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  • Corte di Cassazione, 24/01/2025, ordinanza n. 1791: mediazione non obbligatoria per le controversie riguardanti la garanzia fideiussoria
20 Aprile 2026

Corte di Cassazione, 24/01/2025, ordinanza n. 1791: mediazione non obbligatoria per le controversie riguardanti la garanzia fideiussoria

Studio Caliendo
giovedì, 13 Marzo 2025 / Published in News

Corte di Cassazione, 24/01/2025, ordinanza n. 1791: mediazione non obbligatoria per le controversie riguardanti la garanzia fideiussoria

Mancata indicazione del tasso leasing

Corte di Cassazione, contratti bancari, Garanzia fideiussoria, Mediazione non obbligatoria

Corte di Cassazione, 24 gennaio 2025, ordinanza n. 1791:

“Sul punto, è utile rammentare che questa Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di “contratti bancari e finanziari” per cui la legge prescrive l’obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria.

Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (D.Lgs. n. 58/1998) e che non si può dunque estendere l’obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto o all’utilizzo dello specifico bene coinvolto (Cass., sez. 3, 13/05/2021, n.12883; Cass., sez.3, 22/11/2019, n. 30520).

Analogamente si è ispirata a una lettura restrittiva la pronuncia di questa Corte (Cass., sez. 6 – 1, 20/05/2020, n. 9204) secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell’ambito dei contratti bancari, perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l’assegno nel novero dei servizi di pagamento ai sensi dell’art. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura “bancaria” del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.

Ad analoghe conclusioni si è pervenuti con la ordinanza n. 31209 del 2022, che ha escluso la tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal Testo unico bancario, e di conseguenza l’obbligatorietà della mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis, del D.Lgs. 28 del 4.3.2010. 3.3.

Non vertendosi, dunque, in ipotesi di giudizio per il quale ricorre l’obbligatorietà della mediazione, a nulla rileva che il comma 4 del medesimo art. 5 citato preveda un differente regime decadenziale per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, consentendo la proposizione dell’eccezione di improcedibilità sino “…alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione…”, né tanto meno che, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sull’originaria parte opposta l’onere di introdurre la procedura di mediazione”.

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