ABF, Collegio di Napoli, contratti bancari, contratti di credito al consumo, buona fede contrattuale: TAEG indeterminato, perizia finanziamenti credito al consumo, trasparenza e buona fede contrattuale, costo totale del credito, TAEG indeterminato, rata imprecisa, polizza facoltativa CPI, TAEG, rimborso consumatori
ABF, Collegio di Napoli, 07 gennaio 2025, decisione n. 79:
“Ciò precisato, la questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto la pretesa erronea indicazione del TAEG in un contratto di prestito personale stipulato inter partes, non la contestazione della natura facoltativa o obbligatoria della polizza, non essendo oggetto di contestazione tra le parti che la polizza era da qualificarsi come facoltativa.
Il Collegio, esaminata la documentazione contrattuale versata in atti, osserva che nella voce “Importo Totale Dovuto dal Cliente” (€ 90.348,00) è stato inserito anche il costo complessivo del premio assicurativo (€ 9.684,00), versato mensilmente in una misura determinata in percentuale sulla rata del prestito.
Nel caso di specie, pertanto, data per pacifica siccome non contestata la qualificazione della polizza assicurativa come facoltativa, l’importo totale dovuto doveva essere indicato in € 60.000,00 (importo totale del credito) + 20.664,00 (interessi, unica voce di costo) per un totale pari a € 80.664,00, anziché in € 90.348,00, come indicato nel contratto.
Ciò si riflette necessariamente anche sull’indicazione della rata, in cui va ravvisato un evidente difetto di chiarezza e comprensibilità a danno del consumatore: l’importo infatti è indicato in € 752,90, non congruente con l’importo finanziato e con il TAN applicato che genererebbero una rata di € 672,20.
La rata indicata in contratto, infatti, è comprensiva anche del costo del servizio assicurativo, sebbene pacificamente facoltativo, il cui premio è pagato mensilmente insieme alla rata (nella misura pari a € 80,70).
Analogamente, il premio per l’assicurazione facoltativa sul credito è indicato in contratto in un importo pari a € 9.684,00, con la mera precisazione che è “calcolato in percentuale sulla rata”; tuttavia detta percentuale non è indicata.
Complessivamente, pare al Collegio che il documento contrattuale non rappresenti in modo corretto, trasparente e comprensibile le condizioni economiche del prestito, proprio in ragione della non congruente indicazione dell’importo totale dovuto e della rata rispetto alla qualificazione del costo assicurativo come meramente facoltativo.
Ciò genera, pertanto, una confusione in ordine al carattere facoltativo del servizio accessorio, suggerendo l’idea che si tratti di un servizio obbligatorio da includere, in quanto tale, nel TAEG. Parte ricorrente domanda che il Collegio accerti la nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG, reputando che sussista una mancata corrispondenza tra il TAEG indicato e il TAEG effettivo.
(…) la clausola sul TAEG prospetta non un’incongruenza ma un’opacità non tale da determinarne la nullità, sulla base delle disposizioni poc’anzi menzionate, ma sufficiente per impedire al consumatore di comprendere pienamente il costo totale del credito e le sue effettive componenti.
Va dunque riconosciuto che l’intermediario è certamente incorso in una condotta non trasparente e lesiva del principio di buona fede e degli obblighi di trasparenza e chiarezza che gravano sull’intermediario, specialmente per gli aspetti di redazione delle clausole contrattuali dedicate all’individuazione dei costi del credito”.
Sintesi dell’articolo: buona fede contrattuale: TAEG indeterminato



