Tribunale di Cremona e contratti bancari, taeg errato, isc errato, taeg errato consumatori, anatocismo bancario, perizia econometrica finanziamento, esperto in contenzioso bancario, verifica dei finanziamenti, art. 125 tub
Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 390 del 12 Luglio 2018 “ritiene condivisibile l’orientamento secondo il quale l’I.S.C. indicato in contratto deve essere veritiero; e ciò per dare piena attuazione al principio di trasparenza, che diversamente, benché stabilito allo scopo di permeare il comportamento degli intermediari creditizi, non avrebbe alcun valore al di fuori dei contratti di credito al consumo, ancorché sottoscritti da consumatori.
Di fatto, ove non si giungesse a tale conclusione, si consentirebbe di aggirare facilmente il T.U.B (…).
(…) l’indicazione di un TAEG/ISC diverso dal reale è una condotta che viola i precetti normativi posti a presidio della trasparenza delle condizioni contrattuali, poiché è evidente che l’indicazione errata del costo complessivo dell’operazione ne inficia la complessiva trasparenza in quanto fornisce al cliente (consumatore), sprovvisto dei mezzi e degli strumenti tecnici necessari per una compiuta verifica, un dato errato al fine di valutare la convenienza dell’operazione, perciò inidoneo a tal fine.
(…) Parte attrice deve ritenersi totalmente vittoriosa, in conseguenza dell’accoglimento della domanda subordinata.
Il valore della domanda accolta ammonta ad Euro 76.456,29, pari alla differenza tra gli interessi conteggiati dalla banca e quelli ricalcolati dal C.T.U”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: taeg errato consumatori



