Tribunale di Pistoia – contratti bancari – cessione credito – Cessione del credito – mutuo condizionato – mancata iscrizione albo ex art. 106 TUB – mutuo condizionato – titolo esecutivo
Tribunale di Pistoia, 10 settembre 2024, sentenza n. 663
“Dovendo, pertanto, escludersi la natura imperativa dell’art. 106 TUB, all’eccezione di nullità formulata da parte opponente non può riconoscersi natura di eccezione in senso lato, come tale “rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo” e, conseguentemente, la stessa deve ritenersi inammissibile, in quanto formulata solo in sede di memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
(…) In ogni caso, oltre che dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – di per sé già sufficiente, per le proprie caratteristiche, a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria – la cessione risulta provata anche alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla società opposta e inerente la specifica posizione ceduta; trattasi, in particolare, delle già richiamate dichiarazioni rese dalla Banca cedente (cfr. docc. 5 e 7 di parte opposta) e dello stesso titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato in data 08/09/2010, entrambi elementi documentali nella disponibilità della cessionaria, come tali rilevanti e potenzialmente decisivi ai fini della prova dell’avvenuta cessione (cfr. sul punto Cass. Civ. Ord. n. 10200/2021).
Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni spese dall’opponente circa la necessità che la Banca cedente fornisca prova, al fine di poter agire in sede esecutiva giudiziale, della caducazione della garanzia dalla stessa definita “autoesecutiva” e rappresentata dal deposito cauzionale infruttifero, le stesse si rivelano del tutto inconferenti ai presenti fini, atteso che la .. costituita in deposito cauzionale ha il precipuo scopo, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, di consentire alla .. di rientrare della somma dovuta. Infine, sempre al fine di vagliare l’idoneità del contratto di mutuo in esame a costituire valido titolo esecutivo, si rileva che il credito azionato dalla società opposta è certo nonchè liquido nel suo ammontare, stante la mancanza di specifica contestazione formulata sul punto da parte opponente e la prova versata in atti dell’erogazione della somma finanziata alla data valuta 08/09/2010 (cfr. doc. 9 di parte opposta).
Da tutto quanto sopra esposto, quindi, risulta accertata l’idoneità del contratto di mutuo stipulato in data 08/09/20 .. ai rogiti Notaio .. a costituire valido titolo esecutivo”.
Sintesi dell’articolo: Cessione del credito – mutuo condizionato


