Tribunale Bari, contratti bancari, Diritto ad ottenere copia documentazione bancaria, difesa opposizione decreto ingiuntivo, copia degli estratti conto e del contratto, perizia opposizione a decreto ingiuntivo, consegna documentazione bancaria oltre i 30 anni, consegna contratti bancari dopo i 10 anni, analisi conti correnti, analisi anatocismo su conti correnti bancari
Tribunale Bari, 13 marzo 2025:
“(…) Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto che, nella qualità di attore sostanziale, deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del rapporto azionato in sede sommaria, mentre l’opponente ha l’onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Nella specie, pur essendo circostanza accertata e non contestata tra le parti l’esistenza del contratto di c/c n. 69959, parte opposta ha agito per richiederne la copia, laddove parte opponente, pur asserendo di averla consegnata all’atto della sottoscrizione, non ha fornito prova documentale dell’avvenuta consegna.
Orbene, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, n.18227).
(…) Pertanto, individuato alla data del 02.08.1993 il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, questa è stata validamente interrotta da parte opposta con l’invio e la ricezione delle missive del 08.04.2003, 21.02.2013 e 15.11.2018.
Sussiste ed è attuale il diritto della opposta a ricevere i documenti come indicati nel decreto ingiuntivo”.
Sintesi dell’articolo: Diritto ad ottenere copia documentazione bancaria



