Tribunale di Lecce, contratti bancari, conto corrente, continuità contabile, Continuità contabile di distinti contratti, azzeramento saldo, affidamento di conto corrente, perizia su affidamento, perizia econometrica anatocismo bancario, prescrizione su conto corrente
Tribunale di Lecce, 02 settembre 2024, sentenze n. 2775 circa la continuità contabile di distinti contratti:
“(…) CONTINUITA’ DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE E DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Deve ritenersi, aderendo alla giurisprudenza monocorde in materia, che sussista il carattere unitario rapporto, fondato sul presupposto dell’avvenuto giroconto delle competenze derivanti dal c/c n….. sottoscritto nel 1988 al c/c n…… sottoscritto nel 2014.
Il trasferimento, dunque, ne assicura la continuità contabile.
Infatti, va qualificato nella sostanza unico e senza soluzione di continuità il rapporto di conto corrente pur in presenza di due distinti contratti – con rispettive distinte numerazioni di conto – succedutisi nel tempo, qualora il più vetusto è stato estinto con operazione di accredito denominata “azzeramento saldo” utilizzando la totalità dell’affidamento del conto più recente; ciò deve convenirsi anche il ragione del fatto che, altrimenti, si consentirebbe alla banca di sottrarsi agli oneri probatori su di essa gravanti anche rispetto ai rapporti più datati, consentendole di sottrarsi all’onere di produzione dei contratti e degli estratti conto relativi, essendo evidente che dai conti più antichi provenga gran parte della passività del nuovo conto (Cass. 27769/2019; Trib. Pescara sent. n 142/2020).
Sussiste anche la continuità soggettiva del rapporto, in quanto oggetto del conferimento è stato complesso di beni mobili, diritti e rapporti attivi e passivi riconducibili all’esercizio dell’attività”, comprendendo, quindi, non solo i debiti della società ma anche tutti i rapporti in essere alla data del
conferimento.
Tanto consente di affermare la sussistenza della legittimazione attiva della società cessionaria.
(…) RAPPORTO DARE/AVERE
Il CTU, dunque, nel calcolo del rapporto dare/ avere tra le parti, ha quantificato con riferimento ai contratti di conto corrente un saldo finale a credito di parte attrice pari ad € 14.440,64.
Da quanto detto, quindi, deriva la condanna della BPP al pagamento di quanto indicato in favore di parte attrice.



