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Tribunale di Livorno, 18 marzo 2025, ordinanza n. 3583:
“Ai sensi dell’art. 1353 cc le parti hanno condizionato la risoluzione del contratto all’adempimento di specifiche obbligazioni rimesse alla parte mutuataria, tra cui la concessione dell’ipoteca e la relativa iscrizione nei registri immobiliari e l’assicurazione dei beni costituiti in garanzia.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, deve concludersi per l’accoglimento della doglianza in quanto il contratto di mutuo non ha generato da sé solo l’obbligazione restitutoria della somma mutuata, con la conseguenza che esso non può validamente costituire titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 II comma n. III cpc.
Difatti, per valere quale titolo esecutivo, al contratto era necessario aggiungere un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate attestanti l’avveramento delle condizioni e, quindi, il ritorno della somma mutuata ai beneficiari.
(…) L’eccezione della Banca è infondata.
Il processo esecutivo immobiliare deve essere sospeso anche in presenza del creditore intervenuto Banca … munito di titolo esecutivo autonomo.
Il pignoramento, che ha dato origine al processo esecutivo della (…) è invalido (…)”.
Argomento dell’articolo: Mutuo condizionato – esecuzione sospesa


