Tribunale di La Spezia, contratti bancari, anomalie su mutuo, Indeterminatezza tasso di interesse, ammortamento alla francese, tasso variabile, indeterminatezza TAEG, calcolo del corretto TAEG, indeterminatezza condizioni economiche, ricalcolo tasso 117 TUB
Tribunale di La Spezia, 03 febbraio 2025, sentenza n. 50 in tema di Indeterminatezza tasso di interesse:
“Il C.T.U. entra nel merito dell’operazione contrattuale analizzando il contratto del 25.07.2005, in cui l’Indicatore sintetico di costo era fissato al 3,83 % calcolato basandosi sull’EURIBOR rilevato il primo giorno del mese della stipula.
Tuttavia, il calcolo non considerava alcuni costi aggiuntivi, come la polizza vita stipulata per coprire eventi che potrebbero compromettere la capacità del rimborso del mutuatario.
Includendo questi costi il TAEG effettivo risulta pari al 4,284%.
(…) L’assenza o la mancata precisione del TAEG rende indeterminato il contenuto essenziale del contratto, portando alla nullità della clausola e all’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.
Dall’analisi del contratto emergono criticità, come l’assenza di una chiara determinazione del tasso di interesse e ambiguità nelle modalità di calcolo del piano di ammortamento che influiscono sull’obbligo di trasparenza.
(…) Al contratto analizzato veniva allegato oltre al capitolato (insieme dei patti e condizioni che formano patte integrante e sostanziale del contratto di mutuo), anche un piano di ammortamento che prevedeva il rimborso della quota capitale in misura crescente in ragione del tempo e, con riferimento alla quota interessi, si limitava a riportare l’espressione “Gli interessi saranno calcolati per ciascun periodo applicando i criteri stabiliti in contratto”.
Evidenziava che la ricostruzione delle singole rate divise tra capitale ed interessi sulla base delle condizioni pattuite e adottando un piano di ammortamento alla francese (maggiormente utilizzato dagli istituti di credito nella fattispecie che ci riguarda) portava, con riferimento al capitale residuo, ad un valore che differiva da quello indicato dalla banca in sede di rinegoziazione riscontrandosi, per l’effetto, evidenti criticità riconducibili alla metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione degli interessi.
In tale contesto, il consulente provvedeva a predisporre il piano di ammortamento adottando, in luogo del tasso di interesse pattizio, il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 D. Lgs. 385/1996.
(…) ACCOGLIE la domanda formulata da … e per l’effetto condanna al pagamento in favore degli attori dell’importo di euro 40.332,23, oltre interessi dalla domanda al saldo.”



