Tribunale di Cagliari e contratti bancari, Nullità per Mancata indicazione dell’ISC, art. 117 tub, indeterminatezza del TAEG,
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1455 del 26 giugno 2019, afferma che l’ISC costituisce l’elemento fondamentale tra tutte le previsioni del contratto, in quanto indica il costo complessivo del finanziamento.
Di conseguenza, la mancata indicazione dell’ISC rende il contratto difforme dal modello legale con conseguente nullità ai sensi dell’art. 117, comma 8, TUB (“i contratti e i titoli difformi sono nulli“).
“Occorre anzitutto evidenziare che l’ISC, a norma del paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni della Banca d’Italia, deve essere riportato non solo nel documento di sintesi, ma anche nel contratto, avente pertanto natura di “contenuto minimo determinato”.
La nullità del contratto per mancata indicazione dell’ISC deriva per altra via anche dalla violazione di norma imperativa.
La violazione della norma, pertanto, non può incidere solamente nell’ambito della responsabilità per inadempimento, dovendo gravitare nell’ambito dell’invalidità per contrasto con una norma imperativa posta a tutela di interessi indisponibili.
Per quanto concerne, invece, il caso in cui l’ISC indicato contrattualmente non corrisponda a quello effettivo, trova applicazione la previsione dell’art. 117, comma 7, T.U.B., il quale prevede che in caso di inosservanza del comma 4 si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità per Mancata indicazione del TAEG



