Tribunale Larino – contratti bancari – Mutuo fondiario – Traditio della somma mutuata – Deposito presso la stessa banca – deposito infruttifero – Titolo esecutivo
Tribunale Larino, 03 settembre 2024:
“Ciò che la Corte di legittimità censura, piuttosto, è che “poiché tale atto pubblico conteneva ulteriori pattuizioni tra le parti, oltre alla mera stipulazione del contratto di mutuo, la corte d’appello non avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il regolare perfezionamento, l’esistenza e la validità del contratto di mutuo, ma avrebbe dovuto verificare se, sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussistesse o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della società mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall’art. 474 c.p.c., ovvero se l’eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non fosse attuale, in quanto essa sarebbe sorta solo al verificarsi di determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee ai documenti in base ai quali il mutuo era stato – pure correttamente – ricostruito come concluso, come sostenuto dalla società opponente”.
Così ricostruito il contenuto della sentenza n. 12007/2024, è del tutto evidente che essa non smentisce (ma anzi esplicitamente conferma) il tradizionale assunto per cui il deposito della somma mutuata presso la stessa banca mutuante su un conto di deposito vincolato all’ordine di quest’ultima non fa venir meno il requisito della traditio.
Piuttosto, la pronuncia sostiene che allorquando il contratto di mutuo contenga ulteriori pattuizioni, costitutive del sorgere dell’obbligo di restituzione, il verificarsi di queste, ove contestato, va accertato.
Questa essendo la cornice del quadro giurisprudenziale formatosi in argomento è evidente che l’opposizione è infondata poiché l’assunto per cui nel caso di specie mancherebbe il requisito della tradito è anossico, né vengono allegate ulteriori condizioni che si indicano come condizionanti l’obbligazione restitutoria e non verificatesi, per cui anche a voler aderire alla prospettazione indicata dalla Corte di cassazione nel surrichiamato ultimo precedente, la esistenza di un valido titolo esecutivo non può essere posta in dubbio.
Infine, quanto al carico delle spese, poiché la domanda di sospensione dell’esecuzione chiesta con l’opposizione all’esecuzione è stata decisa senza radicare il contraddittorio, nulla si dispone.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione”.
Sintesi dell’articolo: Deposito infruttifero – titolo esecutivo



