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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 14 giugno 2024, sentenza n.2453, ritiene che sia vessatoria la clausola che dispensi il creditore dal rispetto del termine semestrale ex art. 1957 codice civile.
“Nella pratica è ricorrente la difficoltà di discernere tra fideiussioni e contratti autonomi di garanzia, a causa della frequente inserzione tra le condizioni generali di contratto di clausole dal contenuto atipico, come quella che attribuisce alla banca la facoltà di esigere il pagamento “a prima richiesta” e che può essere rivenuta tanto in un contratto autonomo, quanto in una fideiussione.
Quest’ultima infatti è notoriamente caratterizzata dalla accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale, per paralizzare la pretesa creditoria, per cui la clausola avrebbe la funzione di differire soltanto la proponibilità delle eccezioni, ma non di inibirle del tutto (cd. clausola solve et repete).
Diversamente, nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento con immediata disponibilità dell’indennizzo e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito (Trib. Napoli Nord n. 3553/2022).
(…) In tema di fideiussione, è vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c., la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (Cass. Civ. n. 27558/2023).
Pertanto, la fideiussione è inefficace, non avendo la banca convenuta promosso le sue istanze contro il debitore, nel termine di cui all’art. 1957 c.c., ove per “istanze” debbano intendersi “atti di natura giudiziale” (cfr. Cass. Civ. n. 25197/2023).
Ebbene per quanto attiene al caso di specie, a sostegno della qualifica di consumatore del…, parte attrice ha depositato la visura storica della società garantita, s.r.l., da cui emerge che il non abbia rivestito né la carica di amministratore, né quella di socio.
Ciò detto, qualificata la garanzia come fideiussoria ed il consumatore, deve dunque ritenersi che la clausola di cui all’art. 3 bis delle condizioni generali di fideiussione, concernente la deroga all’art. 1957 c.c. sia nulla”.



