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Con sentenza del 24 luglio 2019, il Tribunale di Milano, ha ridotto il debito nei confronti della banca di € 95.662,00, poiché non è stato indicato il TAN nel contratto di mutuo.
Il mutuo indicava soltanto il valore dell’ISC e il valore minimo del tasso (floor), ma non indicava, esplicitamente, il valore del tasso di interesse convenuto.
Nonostante il contratto indicasse il valore del tasso Euribor, non veniva indicato il valore dello spread, per cui “resta ignota la misura del tasso debitore”.
Il Giudice ha sostenuto che non sia stato rispettato il disposto dell’art. 117 comma 4 TUB, di conseguenza il tasso da applicare, in sostituzione del tasso convenuto, è il tasso che fa riferimento ai BOT.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata indicazione del TAN


