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La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3624 del 10 giugno 2025, si è pronunciata sulla nullità di un derivato Interest Rate Swap per indeterminatezza del parametro “mark to market” e di conseguenza circa l’indeterminatezza e l’indeterminabilità di un elemento essenziale del contratto derivato.
La Corte si è espressa anche circa la presenza di costi occulti.
La consulenza tecnica ha accertato che per poter effettuare un calcolo, sia necessario utilizzare variabili “soggettive” e che, anche accedendo ad una piattaforma Bloomberg a disposizione sul web, in ogni caso occorre individuare specifici parametri per effettuare tale conteggio.
È evidente, quindi, che la presenza di variabili soggettive escluda la determinatezza e la determinabilità di un elemento essenziale del contratto.
Per quanto riguarda i c.d. costi occulti, il fatto stesso che quel tasso fosse composto anche da un costo non comprensibile né verificabile, ha comportato un’alterazione di un elemento essenziale del contratto.
Il CTU ha individuato un netto negativo pari ad € 472.972,15 e per costi occulti pari ad € 84.637,75 per un totale di Euro 557.609,90.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rimborsi su derivati finanziari SWAP


