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Tribunale di Cremona, 28 aprile 2025 sentenza n. 215:
Con la prima la banca ha invocato, a fondamento della non revocabilità dell’atto, l’art. 4 del D.L.vo n. 140/2004, che così recita:
“1. Al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto:
- a) alla vendita delle attività finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria garantita;
- b) all’appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno, diverse dal contante, fino a concorrenza del valore dell’obbligazione finanziaria garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione;
- c) all’utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere l’obbligazione finanziaria garantita”.
In forza di tale disposizione, nella prospettazione difensiva della Banca convenuta, la stessa non dovrebbe soggiacere ai limiti imposti dagli articoli 52 e 53 l.f. per l’escussione della garanzia e l’acquisizione dello strumento finanziario vincolato a tale fine, con conseguente inammissibilità anche di una successiva azione revocatoria fallimentare relativa all’atto di escussione.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Pegno su conto corrente



