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Tribunale di Reggio Emilia, 12 luglio 2024:
“Pertanto, non è revocabile in dubbio che la fideiussione per cui è causa riproduca lo schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust, e che con tale tipo di fideiussione la banca abbia dato attuazione ad un’intesa anticoncorrenziale illecita, in quanto vietata ai sensi dell’art. 2 l n. 287 del 1990.
(…) Alla fideiussione per cui è causa si applica, quindi, il disposto di cui all’art. 1957 c.c., posto che la declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato del predetto articolo, con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
(…) Ne consegue che non avendo Credit Agricole s.p.a. agito giudizialmente nei confronti del debitore principale (e dei suoi fideiussori) nel termine di sei mesi dalla scadenza del debito così come prescritto dall’art. 1957 c.c., Mediocredito Centrale s.p.a. va dichiarato decaduto dalla garanzia, oggetto di causa, nella quale si è surrogato.
Pertanto e, in conclusione, l’opposizione va accolta e la cartella di pagamento impugnata annullata.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Annulla la cartella di pagamento n. 078 2023 00059440 65 002 emessa nei confronti di…
2) condanna la Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Bm1ca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità fideiussioni omnibus
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