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  • Tribunale di Udine, sentenza n. 492 del 27/06/2025: Nullità della clausola di indicizzazione – Indeterminatezza leasing
9 Settembre 2026

Tribunale di Udine, sentenza n. 492 del 27/06/2025: Nullità della clausola di indicizzazione – Indeterminatezza leasing

Studio Caliendo
lunedì, 01 Dicembre 2025 / Published in Leasing

Tribunale di Udine, sentenza n. 492 del 27/06/2025: Nullità della clausola di indicizzazione – Indeterminatezza leasing

Rimborso del Compenso del CTP

Tribunale di Udine e contratti bancari, nullità della clausola di indicizzazione, perizia econometrica leasing, modalità di calcolo dei canoni, indeterminatezza tasso leasing, indeterminatezza delle rilevazioni, ricalcolo degli interessi ai tassi BOT, mancata indicazione criteri adeguamento del canone, clausola nulla delle rilevazioni, regime di capitalizzazione degli interessi e la cosiddetta day count conventio, anatocismo leasing, anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario, anatocismo piano di ammortamento alla francese, perizia econometrica usura e anatocismo, indeterminatezza tasso variabile Euribor

 

Tribunale di Udine sentenza n. 492 del 27 giugno 2025:

“(…) In particolare non è specificata alcuna formula o esemplificazione per la determinazione del canone nel caso di variazione del parametro di riferimento collegato al tasso Libor (primo contratto) ed Euribor (secondo contratto), posto che, sotto il profilo matematico-finanziario, sono possibili diversi meccanismi di revisione periodica della rata in caso di canoni variabili, non esistendo una metodologia univoca.

Le tipologie di adeguamento del canone più frequentemente utilizzate sono:

  1. Indicizzazione finanziaria: consiste nel calcolare le quote di capitale sulla base del tasso iniziale (tasso leasing), mantenendole invariate per tutta la durata del piano, e nel ricalcolare, di volta in volta, solo le quote di interesse fermo restando il piano d’ammortamento “iniziale”.
  2. Ripianificazione finanziaria (propria): consiste nel calcolare a ogni variazione di tasso l’intero piano di ammortamento del capitale, variando di volta in volta la quota capitale congiuntamente alla quota d’interesse.
  3. Ripianificazione finanziaria impropria: è un mix delle due precedenti che consiste nel ricalcolare ad ogni scadenza il valore della rata (come nella ripianificazione propria) ma considerando quota capitale e debito residuo costanti in relazione all’originario piano finanziario.

È evidente che sotto il profilo matematico finanziario l’adozione di un metodo piuttosto che un altro comporta il raggiungimento di risultati più o meno diversi in termini di costo dell’operazione finanziaria.

Del resto, ciò è avvalorato anche dall’assenza di precise indicazioni anche con riferimento ad altri parametri di rilievo da assumere nei conteggi (per la determinazione del piano finanziario alla prima modificazione del parametro di indicizzazione del tasso), quali ad esempio il regime di capitalizzazione degli interessi e la cosiddetta day count convention.

In altri termini, in assenza di dati contrattuali da cui dedurre la c.d. days count convention, all’utilizzatore non è dato di conoscere con certezza:

  • il capitale residuo del piano di ammortamento iniziale ancora da restituire ad ogni rata, valore fondamentale per calcolare, direttamente nel piano di ammortamento alla francese o indirettamente in altre tipologie di piani di ammortamento, la quota interessi di ciascun canone del piano di ammortamento iniziale,
  • – la quota interessi di ciascun canone del piano di ammortamento iniziale, – la quota capitale di ciascun canone del piano di ammortamento inziale,
  • – l’entità dell’indicizzazione in base al tasso di ciascun canone, – l’entità dell’indicizzazione al cambio di ciascun canone.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che, l’accertata mancata specificazione contrattuale della metodologia di adeguamento per la revisione nei canoni in ragione dell’indicizzazione stabilita nonché l’assenza di una days count convention, comporti l’oggettiva indeterminabilità della clausola di indicizzazione del tasso.

Da ciò consegue la nullità di tale clausola di indicizzazione di RISCHIO TASSO per indeterminatezza dell’oggetto.

(…) Sicchè va dichiarata la nullità parziale di tali contratti limitatamente alle clausole di indicizzazione di rischio tasso e di rischio cambio, quest’ultima limitatamente al primo contratto.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità della clausola di indicizzazione nel leasing

 

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