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Corte di Cassazione, ordinanza del 02 dicembre 2025 n. 31422:
“Questa Corte si è infatti pronunciata nel senso che in tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio.
Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia, sancito dall’art. 113 c.p.c. (Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; in senso conforme, Cass. 31 luglio 2024, n. 21427; tra le più recenti decisioni non massimate in CED sul punto: Cass. 4 luglio 2025, n. 18206; Cass. 3 marzo 2025, n. 5593; Cass. 25 novembre 2024, n. 30253; Cass. 31 luglio 2024, n. 21427; Cass. 1 luglio 2024, n. 18042; Cass. 16 maggio 2024, n. 13603).
Vero è che consta un precedente difforme: secondo Cass. 11 ottobre 2024, n. 26525, infatti, l’ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, oltre a non rappresentare un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), non può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall’art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere.
Questo arresto, che dà vita a un contrasto da credere inconsapevole (visto che in detta decisione non è fatta menzione dell’opposto orientamento, assolutamente incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte) non merita condivisione, ad avviso del Collegio.
(…) 6. — La Corte del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
«In tema di usura, nella disciplina della l. n. 108 del 1996 la legge e i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi si compongono in un quadro regolatorio unitario, svolgendo i secondi una funzione integrativa del precetto normativo, sicché devono essere conosciuti ed applicati dal giudice a prescindere dall’attività probatoria delle parti diretta a darne documentazione»”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Il Giudice deve conoscere i decreti ministeriali
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