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Tribunale di Cagliari, 03 settembre 2025:
“osservato, a tal riguardo, che parte opponente ha dedotto il mancato rispetto del principio della reciprocità nel calcolo degli interessi bancari, affermando che nel caso di specie, a fronte di un tasso creditore pari allo 0,01% è stato previsto un tasso debitore parti al 12%;
– rilevato che nel contratto di conto corrente ( ) tale doglianza trova conferma, in quanto nel medesimo viene indicato un tasso creditore annuo effettivo corrispondente al tasso nominale, pari allo 0,0100%;
richiamato, a tale riguardo, l’ orientamento di legittimità per cui l’indicazione, in contratto, di tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi – giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione – e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l’art. delibera CICR 9 febbraio 2000:
– considerato, a tale ultimo proposito, che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest’ultima una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo (Cass., ord. 4321/2022);
conferito il seguente quesito: alla quale viene “accerti il CTU saldo dare/avere tra le parti eliminando sin dall’origine dei rapporti contrattuali di causa la capitalizzazione degli interessi per difetto di reciprocità, in violazione degli artt. 120, co. 2 TUB e 6 della delibera CICR 9.2.2000”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Quesiti ctu su conto corrente
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