Tribunale di Verona – contratti bancari – Revoca affidamenti forma scritta – assenza forma scritta – nullità – ricalcolo tasso legale – commissione di massimo scoperto – commissioni bancarie – anomalie bancarie – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024 in tema di Revoca affidamenti forma scritta:
“In effetti, l’art. 16, comma 5, CCII preclude alle banche ed agli intermediari finanziari, non qualsiasi possibilità di revocare o sospendere gli affidamenti concessi all’imprenditore che ha fatto accesso alla composizione negoziata, bensì di farlo (solo) a cagione di tale accesso; la norma prevede, in particolare, la possibilità di procedere alla revoca o alla sospensione degli affidamenti “se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale”.
A tal fine, è tuttavia necessaria una “comunicazione che dia conto delle ragioni della decisione assunta”.
Sebbene la norma non precisi la forma di tale comunicazione, e sia testualmente riferita alla sola ipotesi della revoca o sospensione disposta sulla base della disciplina di vigilanza prudenziale, deve ritenersi che la comunicazione debba rivestire la forma scritta e che essa sia necessaria anche nelle altre ipotesi, in cui la banca faccia valere una giusta causa attinente al merito del rapporto contrattuale.
Nella specie, una comunicazione scritta della sospensione degli affidamenti e delle sue ragioni è del tutto mancata, e ciò è sufficiente a connotare in termini di illegittimità il comportamento di parte resistente”.



