Corte di Cassazione – Contratti bancari – CTU – Obbligo di Risposta del CTU – obbligo di rispondere alle osservazioni delle parti – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamenti, Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays
Con l’ordinanza n. 31591 del 04 novembre 2021 la Corte di Cassazione stabilisce che il CTU non può non rispondere alle osservazioni del CTP e del difensore delle parti.
Se ciò accade, la sentenza risulta viziata nella motivazione e violato il diritto di difesa.
“Qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità (…); diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parti che dai difensori: in tal caso il giudice di merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 cpc, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cassazione n. 15147 del 16/11/2018)”.
Sintesi dell’articolo: Obbligo di Risposta del CTU



