×

CONTATTI

1Chiamaci per un appuntamento.
2 Studiamo la tua situazione.
3 Soluzione adottabile.

Se hai bisogno di informazioni, puoi anche inviarci una email a info@studiocaliendo.it. Grazie!

ORARIO STUDIO

Lun-Ven 9:00 - 19:30
Si riceve per appuntamento.
PER INFORMAZIONI: (+39) 329 202 58 42
  • SUPPORT

Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

Studio specializzato in:
Contenzioso Bancario
Anatocismo Equitalia
Sovraindebitamento.

M (+39) 329 202 58 42
Email: info@studiocaliendo.it

STUDIO CALIENDO
Via Prisco Palumbo n. 5 | 84014 Nocera Inferiore (Sa) | Milano: 20122 Via Cesare Beccaria, n. 5

  • Chi siamo
  • Cosa facciamo
    • Contenzioso bancario
    • Anatocismo Equitalia
    • Sovraindebitamento
    • Opposizione al decreto ingiuntivo
    • Analisi Tecnica Contratti
      • Centrale dei Rischi
      • Analisi del Conto Corrente
      • Analisi e perizie dei contratti dei Mutui
      • Analisi Contratti di Factoring
      • Analisi Contratti di Leasing
      • Prestiti Personali e Cessioni Quinto
      • Analisi della carta Carta Revolving
      • Analisi Fatture-Utenze Irregolari
  • Studi Legali
  • Costo di una perizia
  • Sentenze
    • Apertura di credito in conto corrente
    • Buoni Fruttiferi Postali
    • Derivati Finanziari
    • Leasing
    • Mutui e Finanziamenti
    • News
    • Sovraindebitamento
  • Contatti
ISCRIVITI
ALLA NEWSLETTER
  • Home
  • Sentenze-Contenzioso Bancario-Usura su Factoring-Equitalia
  • Apertura di credito in conto corrente
  • Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 132 del 07/01/2026: Mancanza di reciprocità – tasso a credito meramente simbolico
9 Settembre 2026

Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 132 del 07/01/2026: Mancanza di reciprocità – tasso a credito meramente simbolico

Studio Caliendo
giovedì, 29 Gennaio 2026 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 132 del 07/01/2026: Mancanza di reciprocità – tasso a credito meramente simbolico

Prova dell’esistenza della cessione del credito

Corte d’Appello di Napoli e contratti bancari, Mancanza di reciprocità dei tassi, violazione della Delibera CICR 2000 del 09/02/2000, reciprocità tra il tasso a credito e tasso a debito, se il tasso a credito è meramente simbolico, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva, anatocismo bancario, anatocismo conto corrente, perizia econometrica conto corrente, capitalizzazione composta e conto corrente, ricalcolo in capitalizzazione semplice, esperto in contenzioso bancario, uguaglianza tra TAN e TAE

Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 132 del 07 gennaio 2026:

“9.1. L’eccezione è fondata, sia pure per le (differenti) ragioni qui di seguito precisate.

9.2. La Sezione, infatti, ha avuto plurime occasioni per richiamare l’orientamento di legittimità (Cass. n. 4321/2022), con il quale si è affermata la mancanza di “reciprocità”, quanto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, quando il tasso nominale creditore corrisponde a quello effettivo.

In linea di massima, la Suprema Corte ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di C/C il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia.

Nel caso di specie, non solo il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo, ma lo stesso è fissato in misura, 0,0010%, così irrisoria da far concludere per la natura meramente simbolica.

È ben noto che il divieto di anatocismo, fissato nell’art. 1283 c.c., subisce deroga nei termini previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall’art. 120 del D. L.vo n. 385/1993, così come modificato dall’art. 25 del D. L.vo n. 342/1999).

(…) Se questa è la disciplina che deve trovare applicazione, nella concretezza, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva e non solo figurativa, che si registra tutte le volte in cui il TAN è identico al TEG.

In simile ipotesi, infatti, il contratto, in realtà, risulta privo dell’indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, così come previsto dal richiamato art. 6; ed in ogni caso, viola anche l’art. 2, in quanto evidenzia l’assenza di “pari periodicità”, nel senso che dalla predetta coincidenza tra il tasso annuo effettivo e quello nominale emerge che gli interessi previsti a favore del correntista non sono soggetti a capitalizzazione”.

SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancanza di reciprocità dei tassi – reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva

Articoli correlati:

Tribunale di Cagliari, 03/09/2025: Quesiti CTU: Difetto di reciprocità Delibera CICR 2000

Tribunale di Bari, 27/01/2025, sentenza n. 223: Conti correnti: Anatocismo – clausola di reciprocità

 

Condividi:

  • Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
  • Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn

Mi piace:

Mi piace Caricamento in corso…
  • Tweet
Tagged under: anatocismo bancario, Anatocismo conto corrente, capitalizzazione composta e conto corrente, Corte d’Appello di Napoli e contratti bancari, esperto in contenzioso bancario, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva, Mancanza di reciprocità dei tassi, perizia econometrica conto corrente, reciprocità tra il tasso a credito e tasso a debito, ricalcolo in capitalizzazione semplice, se il tasso a credito è meramente simbolico, uguaglianza tra TAN e TAE, violazione della Delibera CICR 2000 del 09/02/2000

What you can read next

Illegittimità della Segnalazione alla Centrale Rischi
Corte di Cassazione, 03/03/2025, ordinanza n. 5577: Rimesse solutorie su saldo rettificato e utilizza del saldo di raccordo
Scrittura privata e titolo esecutivo
Tribunale di Foggia, 31/08/2023, con sentenza n. 2118 – Prescrizione e conto corrente aperto
Patti chiari e obblighi informativi
Corte di Cassazione, ordinanza n. 17982 del 22/06/2023: La nullità dell’affidamento per inosservanza della forma scritta può essere fatta valere solo dal correntista e non dalla banca.

POST RECENTI

  • Debiti col fisco e vendita della casa

    Corte di Cassazione, sentenza n. 10763 del 19 marzo 2021: Agenzia delle Entrate, è reato vendere casa sottocosto per sfuggire ai debiti col Fisco

    Corte di Cassazione - Agenzia delle Entrate, è ...
  • No ad interessi calcolati sulle sanzioni

    Commissione tributaria provinciale di Lecce, 16/01/2026: No ad interessi calcolati sulle sanzioni

    Commissione tributaria provinciale di Lecce, 16...
  • Illegittima segnalazione a sofferenza

    Tribunale di Napoli Nord, 25/05/2026: Segnalazione alla Centrale Rischi – Illegittimità

    Tribunale di Napoli Nord, 25/05/2026 (Segnalazi...
  • Finanziamenti a catena nel piano del consumatore

    Tribunale di Nola, 25/05/2026: Piano del consumatore e finanziamenti a catena

    Tribunale di Nola, 25/05/2026 (Sovraindebitamen...
  • Saldo zero e anatocismo

    Tribunale di Napoli, 14/07/2026, sentenza n. 11543: Conto corrente: Anatocismo e saldo zero

    Tribunale di Napoli, 14/07/2026, sentenza n. 11...

CATEGORIE

Commenti recenti

    ARCHIVIO

    MENU

    • Home
    • Chi siamo
    • Cosa facciamo
    • Contenzioso Bancario
    • Equitalia
    • Sovraindebitamento
    • Costo di una perizia
    • Studi legali
    • Sentenze-Contenzioso Bancario-Usura su Factoring-Equitalia
    • Contatti
    • Opposizione al decreto ingiuntivo
    • Cookie law
    • Privacy policy

    POST RECENTI

    • Debiti col fisco e vendita della casa

      Corte di Cassazione, sentenza n. 10763 del 19 marzo 2021: Agenzia delle Entrate, è reato vendere casa sottocosto per sfuggire ai debiti col Fisco

    • No ad interessi calcolati sulle sanzioni

      Commissione tributaria provinciale di Lecce, 16/01/2026: No ad interessi calcolati sulle sanzioni

    • Illegittima segnalazione a sofferenza

      Tribunale di Napoli Nord, 25/05/2026: Segnalazione alla Centrale Rischi – Illegittimità

    CONTATTACI

    M (+39) 329 202 58 42
    Email: info@studiocaliendo.it

    Studio Caliendo
    Nocera Inf. SA: 84014 Via Prisco Palumbo 5
    Milano: 20122 Via C. Beccaria 5

    P. IVA: 0527 437 065 8

    • Home
    • Chi siamo
    • Cosa facciamo
    • Contenzioso Bancario
    • Equitalia
    • Sovraindebitamento
    • Costo di una perizia
    • Studi legali
    • Sentenze-Contenzioso Bancario-Usura su Factoring-Equitalia
    • Contatti
    • Opposizione al decreto ingiuntivo
    • Cookie law
    • Privacy policy
    • GET SOCIAL
    Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

    © 2017 STUDIO CALIENDO Credits: WCUBED.

    TOP
    %d

      Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

      Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

      Chiudi