Corte d’Appello di Napoli e contratti bancari, Mancanza di reciprocità dei tassi, violazione della Delibera CICR 2000 del 09/02/2000, reciprocità tra il tasso a credito e tasso a debito, se il tasso a credito è meramente simbolico, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva, anatocismo bancario, anatocismo conto corrente, perizia econometrica conto corrente, capitalizzazione composta e conto corrente, ricalcolo in capitalizzazione semplice, esperto in contenzioso bancario, uguaglianza tra TAN e TAE
Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 132 del 07 gennaio 2026:
“9.1. L’eccezione è fondata, sia pure per le (differenti) ragioni qui di seguito precisate.
9.2. La Sezione, infatti, ha avuto plurime occasioni per richiamare l’orientamento di legittimità (Cass. n. 4321/2022), con il quale si è affermata la mancanza di “reciprocità”, quanto alla capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi, quando il tasso nominale creditore corrisponde a quello effettivo.
In linea di massima, la Suprema Corte ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di C/C il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia.
Nel caso di specie, non solo il tasso creditore nominale coincide con quello effettivo, ma lo stesso è fissato in misura, 0,0010%, così irrisoria da far concludere per la natura meramente simbolica.
È ben noto che il divieto di anatocismo, fissato nell’art. 1283 c.c., subisce deroga nei termini previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (legittimato alla regolamentazione della materia in forza dall’art. 120 del D. L.vo n. 385/1993, così come modificato dall’art. 25 del D. L.vo n. 342/1999).
(…) Se questa è la disciplina che deve trovare applicazione, nella concretezza, la reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva e non solo figurativa, che si registra tutte le volte in cui il TAN è identico al TEG.
In simile ipotesi, infatti, il contratto, in realtà, risulta privo dell’indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione, così come previsto dal richiamato art. 6; ed in ogni caso, viola anche l’art. 2, in quanto evidenzia l’assenza di “pari periodicità”, nel senso che dalla predetta coincidenza tra il tasso annuo effettivo e quello nominale emerge che gli interessi previsti a favore del correntista non sono soggetti a capitalizzazione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancanza di reciprocità dei tassi – reciprocità della capitalizzazione deve essere effettiva
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