Corte di Cassazione e contratti bancari, conservazione del contratto da parte della banca, diritto ad ottenere copia del contratto, art. 119 tub, art. 117 tub, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica conto corrente, verifica conto corrente, documentazione contrattuale, obbligo consegna documentazione, conservazione del contratto da parte della banca
Corte di Cassazione, 05 gennaio 2026, ordinanza n. 251:
“3. – La Corte di merito ha in sintesi ritenuto che l’art. 119, comma 4, t.u.b. concerna la sola «documentazione inerente a singole operazioni», sicché essa non si estenderebbe alla documentazione contrattuale.
Ha rilevato che il documento bancario contrattuale non è un documento contabile, trattandosi, piuttosto, del «documento che rappresenta l’atto costitutivo del rapporto».
Il Giudice distrettuale ha quindi osservato che «finché il rapporto di conto corrente rimane in essere, il contratto deve essere conservato e rimane sempre esigibile dal cliente in copia nei limiti del termine di compimento della prescrizione ordinaria decennale (non dalla data di stipula del contratto) ma dalla data della chiusura del rapporto di conto corrente».
На роi precisato che tale conclusione risulterebbe coerente con la disciplina della prescrizione «nel senso che la distruzione del contratto riguardante un rapporto bancario viene consentita nel momento in cui alle parti (ed in particolare al correntista) il decorso del tempo (nel caso dieci anni) preclude l’esercizio dei diritti nascenti del rapporto e, in particolare, l’azione di ripetizione dell’indebito>.
Questo sviluppo argomentativo non può condividersi che nella prima parte.
- – Il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell’art. 119 t.u.b., configura come un diritto sostanziale (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039).
Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su il tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039, cit.).
- – Come rettamente osservato dalla Corte di appello, la disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale.
(…) Erra dunque la Corte di appello quando configura un generale diritto del cliente alla consegna della scrittura privata, da esercitare a partire dal momento in cui il rapporto bancario si è esaurito: diritto che non ha fondamento normativo.
- – Ciò posto, il primo motivo è nondimeno inammissibile, in quanto la banca ricorrente non ha adeguatamente circostanziato l’oggetto della pretesa cui ha inteso resistere; in particolare, col mezzo di censura proposto non ha chiarito se in sede di merito avesse opposto che la copia del contratto era stata già consegnata, evenienza, questa, che escludeva, per quanto detto, un vero e proprio obbligo di provvedervi nuovamente.
Il motivo è conseguentemente carente della necessaria specificità (art. 366, n. 6, с.р.с.)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Conservazione del contratto da parte della banca
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