Tribunale di Brescia prescrizione conto corrente, prescrizione su conto corrente aperto, rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, perizia econometrica conto corrente, anatocismo bancario conto corrente, esperto in contenzioso bancario
Tribunale di Brescia, 02 dicembre 2025, sentenza n. 5281:
“In proposito va rilevato come la sollevata eccezione di prescrizione debba trovare considerazione anche in relazione a contratti di conto corrente ancora in essere e a conseguenti domande attoree non di ripetizione di indebiti, ma di mera rideterminazione del saldo alla data di instaurazione del giudizio.
(…) Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “qualora il correntista agisca per l’accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l’ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione” (cfr. Cass., sez. I sent. n. 9756/2024).
(…) Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall’entrata in vigore della versione attuale del secondo comma della art. 120 TUB), non possano operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto.
Il quadro muta in parte, limitatamente agli interessi illegittimi eventualmente addebitati sotto la vigenza dell’art. 120 secondo comma T.U.B., così come modificato dal D.L. 18/2016, convertito con modifiche dalla Legge 49/2016, avendo il legislatore previsto che il credito relativo agli interessi debitori diventi esigibile dal primo di marzo dell’anno successivo al loro conteggio:
senza entrare in questa sede nel merito della possibilità per il correntista di autorizzare il loro addebito in conto corrente e, in tal modo, la loro capitalizzazione, la dichiarata esigibilità di tale credito, sia pure in costanza di rapporto, comporta una parziale deroga all’art. 1852 c.c. e, rispetto a tali interessi, si potrebbe prospettare una rimessa solutoria successiva da parte del correntista debitore.
I diritti azionati dalla società non possono pertanto considerarsi prescritti”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione su conto corrente aperto
Articoli correlati:
Tribunale di Foggia, 31/08/2023, con sentenza n. 2118 – Prescrizione e conto corrente aperto



