Tribunale di Milano e Contratti bancari – anatocismo – Rimesse solutorie e conto aperto – indeterminatezza dei tassi – spese e cms non pattuite – anatocismo 2014 – prescrizione – rimesse solutore e rimesse ripristinatorie – perizia econometrica
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5472 del 24 giugno 2021, condanna la banca al pagamento di € 119.347,71.
La sentenza riguarda un rapporto di conto corrente, sul quale nel corso degli anni erano state appoggiate plurime aperture di credito.
Tale rapporto è stato viziato da anatocismo, indeterminatezza delle clausole contrattuali e da spese e commissioni di massimo scoperto non pattuite.
Molto importante è quanto affermato in tema di prescrizione e precisamente:
“(…) Ma se così è, il presupposto dell’esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultrafido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, collide insanabilmente con l’art. 1852 c.c. il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all’art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, esclude l’esigibilità del saldo creditorio per l’istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente.
Ne discende che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione”.
“(…) Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall’entrata in vigore della versione attuale del secondo comma dell’articolo 120 TUB), non possono operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto”.
In merito all’anatocismo a partire dal 01.01.2014, lo stesso Tribunale ribadisce: “Secondo un orientamento interpretativo, infatti, il nuovo secondo comma dell’art. 120 TUB sarebbe rimasto sospensivamente condizionato all’intervento del C.I.C.R., in conformità al rimando effettuato nella parte introduttiva della norma.
La tesi non può essere condivisa, se solo si consideri che, una volta riconosciuto come l’articolo in esame vietava in toto l’anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa sottoordinata”.
(…) Per tale ragione, pertanto, si è reso necessario rideterminare il saldo del conto corrente per cui è causa, scomputando gli interessi passivi anatocistici addebitati con capitalizzazione trimestrale dal 1.01.2014 sino al 28.6.2017 (data di chiusura del rapporto) e rideterminando gli stessi secondo il tasso convenzionale, senza applicazione di alcuna capitalizzazione”.
Sintesi dell’articolo: Rimesse solutorie e conto aperto



