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Tribunale di Marsala, 19 novembre 2025, sentenza n. 625:
2.1. Ciò posto, l’opposizione deve essere accolta in quanto fondata. Occorre preliminarmente osservare che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione solo processuale delle parti, rimanendo invariata invece la posizione sostanziale, sicché si apre un procedimento di cognizione in cui ciascuna delle parti assume la propria ed effettiva naturale posizione, gravando sul creditore opposto, che quindi agisce in veste di attore che ha chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del diritto, e sul debitore opponente, che quindi è colui che resiste al provvedimento monitorio, eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione.
Si rende ora necessario chiarire fino a che punto si estenda il diritto del cliente a ottenere la documentazione bancaria e quale sia, di conseguenza, l’esatta entità dell’obbligo della banca di consegnarla.
In materia di esecuzione del contratto la giurisprudenza ha ormai chiarito che la buona fede, discendente dal canone di dovere di solidarietà sociale ex art. 2 della Costituzione, eterointegra contratto determinando il sorgere di obbligazioni, diverse ed ulteriori, da quelle espressamente previste dal regolamento contrattuale che, però, al pari di quelle, devono essere correttamente adempiute, pena l’inadempimento e il relativo risarcimento del danno.
Come la Suprema Corte ha avuto modo di affermare:
“Tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento; in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli artt. 1374 e 1375 cod. civ., anche nell’art. 119 TU leggi bancarie il quale pone a carico della banca l’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere – a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto – la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto” (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 12093/01).
Nello specifico l’art. 119 comma 4 T.U.B. prevede espressamente che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”
(…) Da ciò quindi si desume che l’adempimento dell’obbligazione di cui al comma 4 del menzionato articolo è subordinato all’esercizio da parte del cliente della facoltà riconosciuta dalla legge. Invero, l’art. 119 comma 4 T.U.B. così riconosce al cliente un diritto potestativo che, se non esercitato, rimane nel possibile giuridico.
(…) 2.2. Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la documentazione non consegnata e posta a fondamento del provvedimento monitorio risulta inesistente. Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Nella fattispecie in esame, con l’istanza del 26/01/2023 ha avanzato richiesta di numero cinque documenti e ha provveduto alla consegna del primo dell’elenco, ossia del contratto di muto ipotecario, rappresentando tuttavia l’impossibilità di fornire gli ulteriori documenti richiesti, non risultando gli stessi nella propria disponibilità (v. doc. 3 allegato);
pertanto, nessuna ulteriore obbligazione, al di fuori di quella già adempiuta dalla banca a seguito dell’istanza, può dirsi essere stata generata da questa, dal momento che la destinataria non avrebbe potuto ottemperarvi per via dell’inesistenza dei documenti richiesti sub. 2., 3., e 4., dovendo peraltro ritenersi che il decreto ingiuntivo n. 85/2023 sia stato inutiliter data, trattandosi di provvedimento che mai potrebbe essere portato in esecuzione per inesistenza della documentazione oggetto dell’ingiunzione di consegna”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Decreto ingiuntivo consegna documentazione
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