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Corte di Cassazione: 17 ottobre 2025, ordinanza n. 27766:
“L’errore fatale è, in tal caso, già di per sé causa non imputabile dell’esito negativo del controllo automatico.
- I rimedi riservati alla parte in simili casi, e dunque gli oneri su di essa gravanti, sono (solo) due e alternativi l’uno all’altro: la formulazione dell’istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell’atto mediante un nuovo invio.
Nella specie, è documentalmente dimostrato, come detto, che gli appellanti adottarono tempestivamente il secondo, provvedendo ad un nuovo invio, questa volta accettato dal sistema, in data 16 giugno
2017, appena quattro giorni dopo la comunicazione dell’errore «codice esito: -1».
Ne discende che il deposito dell’appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo mentre, posto che al nuovo invio la parte aveva prontamente provveduto, con successo, nessun rilievo poteva attribuirsi alla mancata presentazione di tempestiva istanza di rimessione in termini, resa non necessaria proprio dal già avvenuto
secondo invio (cfr. Cass. n. 29357 del 2022, cit.), nel descritto considerare alla stregua di legittima ed efficace continuazione della precedente attività.
- Ciò in quanto:
- a) l’istanza di rimessione in termini è funzionale alla verifica dei presupposti per l’utile compimento dell’attività per la quale quelli erano scaduti (vale a dire della sussistenza di un «fattore impeditivo avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata»: v. da ultimo Cass. n. 14348 del 29/05/2025);
in mancanza della istanza, ove l’attività venga comunque compiuta dalla parte, a tale verifica può procedersi anche ex post, «ora per allora», essendo anzi pur sempre essa demandata al giudice investito della decisione nel merito;
- b) la tempestività dell’istanza (la presentazione deve avvenire secondo costante indirizzo «in un termine ragionevolmente contenuto»: v. Cass. n. 14348 del 2025, cit.; Cass. n. 9114 del 2012; n. 25289 del 2020; n. 2473 del 2023) è funzionale al rispetto del principio della durata ragionevole del processo (dal quale il requisito della pronta reazione della parte interessata si ricava in via interpretativa indipendentemente dalla mancanza di una esplicita previsione nel codice);
ma tale principio deve ritenersi comunque salvaguardato ove la parte abbia, come nella specie, già provveduto prontamente all’attività da cui risulta incolpevolmente decaduto, sebbene sub condicione della verifica ex post del legittimo suo compimento al di là dei termini, mentre per converso nessun pregiudizio ai tempi del processo può derivare, in tale contesto, dal fatto che la parte abbia poi richiesto, dopo mesi, anche di essere rimessa in termini per la medesima attività già utilmente compiuta.
Nella specie, per quanto detto, entrambe le condizioni devono ritenersi rispettate, vale a dire, da un lato, la non imputabilità dell’esito negativo del primo invio telematico e, dall’altro, la tempestività della reazione della parte, in quanto utilmente rappresentata dall’immediata ripetizione dell’invio telematico degli atti una volta avuta conoscenza delle ragioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del primo deposito.
- In accoglimento, dunque, del primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo affinché proceda, nel merito, all’esame dell’appello”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Errore fatale nel deposito telematico



