Tribunale di Terni – contratti bancari – Conto corrente – contratto apertura conto – usura – cms – anatocismo – TEG – tasso soglia – usura sopravvenuta – art. 644 c.p. – oneri collegati al credito – Revocato il decreto ingiuntivo e importo ridotto di circa € 27.000 – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi su conti correnti – perizia anatocismo – perizia usura
Il Tribunale di Terni, 26 aprile 2022, sentenza n. 1495, revoca il decreto ingiuntivo proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena di importo pari ad € 40.976,00 e lo riduce ad € 13.731,14.
“Il CTU con riguardo agli interessi ha quindi utilizzato il tasso nominale dei bot annuale là dove non vie erano condizioni sottoscritte mentre là dove vi erano condizioni sottoscritte e rispettose della soglia di usura, queste sono state applicate.
Al riguardo, occorre richiamare in diritto la chiara formulazione di cui all’art. 117 TUB, comma IV, a mente del quale i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché, al contempo, il comma VII, che espressamente prevede che, nel caso di inosservanza del comma IV, deve trovare applicazione il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
Corretta appare, pertanto, la ricostruzione effettuata dal Consulente tecnico d’ufficio sulla base del predetto criterio dovendosi disattendere le osservazioni critiche formulate dalle parti in ragione delle risposte fornite dal CTU cui integralmente si rimanda. Per la verifica della usura il CTU ha correttamente verificato il tasso effettivo globale percentuale su base annua pattuito dalle parti e lo ha posto a confronto con il tasso soglia.
Giova, sul punto, osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all’erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse.
Dall’ampia formulazione dell’art. 644, comma 4, c.p. discende, difatti, che nella determinazione del tasso di interesse, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi, “occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito, e quindi anche della commissione di massimo scoperto, che è costo indiscutibilmente legato all’erogazione del credito” (Cass., n. 28743/2010; Cass., n. 12028/2010). Inoltre, ai fini della applicazione delle sanzioni civili e penali di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell’art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell’usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
L’usurarietà sopravvenuta, ovverosia verificatasi nel corso del rapporto, non è tuttavia priva di conseguenze imponendo la sostituzione del tasso divenuto usurario con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi (principi affermati da Cass., n. 14899/2000; Cass., n. 602/2013, ed invocabili anche nelle ipotesi di contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della disciplina di cui alla legge n. 108/1996, attesa l’identità di ratio).
(…) Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti al pagamento della somma di € 13.731,14 oltre interessi al tasso già liquidato nel decreto ingiuntivo con la decorrenza dal 5 settembre 2018”.



