ABF Roma – contratti bancari – Carta credito revolving – Indeterminatezza TAEG nella carta revolving – difformità TAEG pattuito e ricalcolato – art. 125 bis TUB – indeterminatezza – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su carte revolving – analisi revolving
Secondo l’ABF Roma, 03 giugno 2022, decisone n. 8734:
“In considerazione quanto sopra, il Collegio rileva quindi che, in corretta applicazione delle indicazioni di cui alla lett. d) dell’All. 5C delle citate “Disposizioni di trasparenza” della Banca d’Italia, e segnatamente sviluppando un piano di ammortamento su 12 rate, applicando la “spesa mensile di gestione pratica” e l’imposta di bollo su base annuale, il TAEG effettivo del contratto in questione risulterebbe pari a 18,32% a fronte, come detto, di un TAEG indicato in contratto pari a 17,85%. (…)
La risultate differenza tra il TAEG indicato in contratto, pari al 17,85%, e quello come sopra calcolato, pari al 18,32%, è quindi pari a 0,47 punti percentuali e pertanto superiore alla soglia massima dello 0,20% degli eventuali scostamenti tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo individuata come tollerabile (…)
Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l’intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all’epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l’eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi”.
Oggetto dell’articolo: Indeterminatezza TAEG nella carta revolving


