Corte di Cassazione – contratti bancari – Danno morale – Risarcimento per il patema d’animo subìto – Inadempimento – Adempimento tardivo dell’accredito di somma di denaro sul conto del cliente – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto correnti – analisi conti correnti
La Corte di Cassazione, 13/09/2021, sentenza n. 24643 afferma:
“(…) Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass. n. 21999 del 2011); deve trattarsi di un danno da stress o da patema d’animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. 19434 del 2019, 907 e 23754 del 2018, 2886 del 2014).
È noto che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass. 8605 del 2015, 656 del 2014).
Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato, in via presuntiva, l’esistenza del danno lamentato per il patema d’animo subìto in conseguenza del ritardo – integrante un incontestato adempimento tardivo – nell’accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di assumere psicofarmaci.
Si tratta di una valutazione di tipo presuntivo insindacabile dal giudice di legittimità, quanto alla sussistenza degli elementi posti a base della presunzione e alla loro rispondenza ai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., comma 1, tanto più che il giudice può fondare su una sola presunzione, purché grave e precisa, l’unica fonte del convincimento (cfr. Cass. 23153 del 2018, 16993 e 19088 del 2007, 4472 del 2003, 914 del 1999)”.
Sintesi dell’articolo: Risarcimento per il patema d’animo subìto



