Tribunale di Trani e contratti bancari, Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, onere della prova cessione dei crediti in blocco, sospensione del decreto ingiuntivo, esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, indeterminatezza mutuo con piano di ammortamento alla francese, perizia econometrica mutuo Milano, usura bancaria, indeterminatezza mutuo in capitalizzazione composta, verifica contratti bancari
Tribunale di Trani, ordinanza del 16/10/2025:
rilevato che
nel caso di specie, gli opponenti hanno specificamente contestato l’esistenza del contratto di cessione e, a fronte di tale contestazione, la cessionaria non ha prodotto il ridetto contratto di cessione né ha allegato elementi, gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere esistente il suindicato contratto;
osservato, inoltre, che gli opponenti hanno eccepito l’illegittimità di talune clausole del contratto di conto corrente bancario e del mutuo fondiario posti a fondamento della pretesa creditoria, il cui accoglimento comporterebbe non solo la compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria, bensì la sussistenza di un saldo creditore a favore del correntista/mutuatario;
ritenuto che tali eccezioni meritino un approfondimento istruttorio e siano, allo stato, sufficiente a porre nel dubbio l’obbligazione dedotta (quanto meno con riferimento alla sua quantificazione) con il decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto, allora, che, salvo l’approfondimento istruttorio nel prosieguo del giudizio, allo stato non sussistano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che deve essere esperito – dopo la delibazione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto compiuta con la presente ordinanza- il procedimento di mediazione, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari (ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e succ. modif.);
(…) 1. rigetta l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- onera l’opposta di esperire il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, secondo i criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, presentando la relativa domanda entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
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