Tribunale di Como, contratti bancari, assegno contraffatto, Assegno contraffatto responsabilità banca, responsabilità della banca in caso di assegno contraffatto
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 26 del 09 gennaio 2024 così si è espresso:
“Ciò chiarito, i ricorrenti hanno contestato alla convenuta la negligenza nella procedura di negoziazione dell’assegno contraffatto portatole all’incasso dal sedicente ACM e, in particolare, di non essersi avvalsa di dipendenti dotati di capacità adeguate e/o di non essersi dotata di strumenti tecnologici di ultima generazione per la verifica dell’autenticità dei titoli.
Deve allora innanzitutto premettersi che, nel caso di falsificazione o alterazione dell’assegno portato all’incasso e negoziato dalla banca, trovano applicazione non le disposizioni di cui all’art. 43, c. 2, R.D. n. 1736 /1933, che disciplina la responsabilità della banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, ma le disposizioni di cui all’art. 1176, c. 2, c.c. e all’art. 1992, c. 2, c.c., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo contraffatto non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della banca “a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292; Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066)” (cfr., Cass. n. 12806/2016; cfr., anche Cass. n. 16178/2018)”.


