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Corte di Cassazione, 02 dicembre 2025, ordinanza n. 31340:
“Con l’ordinanza n. 31340/2025, pubblicata il 2 dicembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla decorrenza degli interessi tutte le volte in cui all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice revoca l’ingiunzione e ridetermina la somma dovuta dal debitore.
IL CASO: Nel caso esaminato, il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione promossa da una società avverso un decreto ingiuntivo che le era stato notificato da un fallimento.
L’opposizione si concludeva con la revoca del decreto ingiuntivo e la riduzione della somma ingiunta.
La decisione del Tribunale si fondava sul presupposto del “difetto di esigibilità e liquidità del credito” al momento della richiesta monitoria.
Sulla scorta della sentenza del Tribunale, il fallimento creditore agiva esecutivamente notificando l’atto di precetto.
Avverso l’intimazione, la società debitrice proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando la correttezza del calcolo degli interessi che il fallimento creditore aveva fatto decorrere dalla data di costituzione in mora, antecedente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il Tribunale dava ragione alla società opponente, statuendo che gli interessi dovevano decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza emessa all’esito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, che aveva accertato e liquidato il credito, poiché solo in quel momento il credito era divenuto esigibile.
Successivamente la Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dal fallimento, pur confermando la nullità del precetto per l’errata quantificazione degli interessi, riformava la decisione di primo grado sul dies a quo.
I giudici della Corte territoriale ritenevano che la notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con cui la debitrice negava integralmente il debito, costituiva una manifestazione inequivocabile della volontà di non adempiere, configurando un’ipotesi di mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3 c.c.
Ritenevano, altresì irrilevante che a quella data il credito fosse “oltre che illiquido, non […] ancora esigibile”.
Fonte: Avvocato Andreani
SINTESI DELL’ARTICOLO: Decorrenza interessi da decreto ingiuntivo
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