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Tribunale di Vicenza, 19 luglio 2025:
“- ammettersi CTU contabile in ordine alle somme richieste dalla convenuta opposta e finalizzata ad ottenere la rettifica del corretto dare-avere tra le parti tutte.
(…) Ora, tenuto conto che la fideiussione è stata sottoscritta in un periodo davvero prossimo a quello del provvedimento dell’Antitrust, si può ritenere sufficientemente provato – anche grazie alla produzione documentale svolta da parte opponente – il carattere anticoncorrenziale di dette clausole e, pertanto, la loro nullità parziale.
Ciò posto, non vi è prova che la banca creditrice abbia coltivato le proprie azioni entro il termine di 6 mesi, anche solo tramite una semplice richiesta scritta di pagamento (la fideiussione era infatti prestata a semplice richiesta scritta).
Risulta, invece, dagli atti che a fronte del pagamento del mutuo del 14/12/2001 solo fino al 31/1/11 e del finanziamento del 12/1/2005 solo fino al 6/8/14, la banca abbia agito contro il debitore principale solo nel 2021 e contro l’odierno fideiussore solo nel 2024.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: CTU e Fideiussioni ABI
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