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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5716 del 04 marzo 2025 sancisce il seguente principio di diritto:
“In materia di disciplina antiusura nei contratti bancari, la verifica del superamento del tasso soglia non può avvenire mediante il criterio della sommatoria astratta tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio, trattandosi di categorie di interessi con funzioni diverse.
Tuttavia, quando attraverso l’interpretazione delle clausole contrattuali la Corte di merito accerti in concreto che le parti hanno pattuito un meccanismo di calcolo degli interessi che determina il cumulo diretto dei due tassi – con produzione degli interessi moratori anche sugli interessi corrispettivi – tale accertamento costituisce questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, salvo che il ricorrente censuri adeguatamente l’interpretazione della specifica clausola contrattuale operata dal giudice di merito.
La distinzione tra divieto di sommatoria astratta dei tassi e accertamento concreto del cumulo diretto pattuito attiene alla diversità tra principio generale di diritto e verifica della concreta operatività del rapporto contrattuale tra le parti”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura – sommatoria in concreto degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori
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