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  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 290 del 06/01/2026: TAN può essere determinabile per relationem
9 Settembre 2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 290 del 06/01/2026: TAN può essere determinabile per relationem

Studio Caliendo
mercoledì, 20 Maggio 2026 / Published in Mutui e Finanziamenti

Corte di Cassazione, ordinanza n. 290 del 06/01/2026: TAN può essere determinabile per relationem

prova della titolarità dei crediti in blocco

Corte di Cassazione e contratti bancari, il TAN può essere determinato per relationem, art. 1346 c.c., asimmetrie informative, determinazione per relationem interessi, TAN determinato, art. 117 TUB, commercialista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo, anatocismo bancario, regime di capitalizzazione composta e mutuo alla francese, taeg indeterminato, discrasia dei tassi, analisi mutuo Milano

Corte di Cassazione, 06 gennaio 2026, ordinanza n. 290:

“5.2. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, co. 1, e 1284, co. 3, c.c. e dell’art. 117, co. 4 e 7, lett. a), d.lgs. 1º settembre 1993 n. 385, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la decisione impugnata ritenuto adempiuto l’onere imposto dall’art. 117 t.u.b. mediante l’esplicitazione nel contratto esaminato del solo TAEG applicato, sebbene pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale» (pag. 18-27 del ricorso).

(…) 6.1. In tema di contratti bancari, la finalità perseguita dalle specifiche normative di settore, ed in primis dall’art. 117 t.u.b., di consentire al cliente l’eliminazione di asimmetrie informative esistenti rispetto all’intermediario che è un operatore professionale nel settore bancario e finanziario, può essere attuata non solo attraverso l’indicazione numerica del tasso d’interesse o del TAN, utile alla determinazione del medesimo, ma anche attraverso il richiamo, nel contratto, a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso. (Cass., n. 16456/2024; Cass., n. 28824/2023).

Con specifico riferimento all’ipotesi della clausola degli interessi ultralegali, pure soggetta al rigore formale, la giurisprudenza di questa Corte ammette che <<il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, cod. civ.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all’arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta>> (Cass., sez. 1, n. 3480 del 23/2/2016; Cass., n. 25205 del 2014; Cass. n. 8028 del 2018; Cass., sez. 2, n. 20555 del 29/9/2020).

Analoga regola è affermata con riguardo alla norma dei cui all’art. 117, comma 4, T.U.B. che contempla l’obbligo di indicare il tasso di interesse in contratti che sono già soggetti alla forma scritta: anche in questo caso il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca (…).

Il tasso può anche ricavarsi dal contesto stesso del contratto; come è ovvio, pure le indicazioni contenute nel corpo del negozio possono rappresentare elementi atti a rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., l’oggetto della pattuizione relativa agli interessi.

Deve affermarsi, in conseguenza, che il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto sicché le indicazioni contenute in quest’ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma dell’art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: TAN può essere determinato per relationem

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