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Corte di Cassazione, ordinanza n. 11810 del 29 aprile 2026:
“3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, in combinato disposto con la normativa regolamentare di attuazione, nonché degli artt. 1284 e 1346 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” ed in particolare, contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto non fondata la doglianza di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali e di mancata indicazione delle condizioni praticate secondo quanto imposto dalla norma di cui all’art. 117, c. 4, TUB, ritenendo che nel contratto de quo fossero state indicate tutte le condizioni economiche della locazione finanziaria, omettendo di considerare che nei contratti di leasing finanziario in contestazione mancava l’indicazione del regime finanziario dell’interesse (se semplice o composto), che non è certamente il tasso nominale indicato nei contratti, e non è univocamente determinato o determinabile neppure per relationem, a nulla rilevando le ulteriori condizioni valorizzate dal giudice del gravame.
Secondo la ricorrente, in assenza dell’indicazione del regime finanziario dell’interesse, tra quelli possibili e alternativi, non è possibile ricavare in modo unico, il costo effettivo del prestito al momento della stipula;
insiste pertanto che nella specie sarebbe stata violata la normativa a tutela della trasparenza, con conseguente applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 117, comma 7° TUB, erroneamente disattesa dalla Corte territoriale”.
“8.2 Sussiste, altresì, la violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. atteso che la Corte d’appello ha ritenuto di superare la censura proposta dalla società ricorrente in merito alla “mancata allegazione al contratto di un piano di ammortamento pattizio (…)”.
Questa Corte, con indirizzo che il Collegio condivide e intende qui ribadire, ha già affermato che la mancanza del piano di ammortamento è profilo che rileva di per sé e risulta assorbente rispetto alla questione se la mera allegazione di un piano di ammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizione necessaria e sufficiente per riconoscere l’esistenza di uno specifico accordo tra le parti in merito al modo ed al tempo secondo cui il capitale e gli stessi interessi divengono esigibili (Cass. Sez. 3, 30/05/2025 n. 14575) ovvero se debba ritenersi condizione di validità dell’accordo tra le parti, come ritenuto nel caso di specie”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Violazione art. 117 TUB per mancata allegazione del piano di ammortamento – Indeterminatezza del leasing e piano di ammortamento
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