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Corte di Cassazione, ordinanza n. 11817 del 29 aprile 2026:
“5.3. Tanto richiamato, va osservato che la corte d’appello con la decisione impugnata non si è posta in linea con quanto affermato da questa Corte nei sopra richiamati arresti, posto che la possibilità di determinare il tasso leasing per relationem, ove l’indicazione numerica del tasso, può avvenire col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco, non può essere estesa ai casi (come quello di specie) ove i parametri contrattuali vengono unilateralmente determinati dalla società di leasing ed in assenza di criteri di calcolo esplicitati nel contratto e, addirittura, mediante il calcolo del tasso di attualizzazione estratto «a ritroso» (non venendo indicati: la formula, i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell’opzione finale).
Condivisibilmente, sul punto, parte ricorrente osserva che non si può ritenere compreso nel canone di normale diligenza dell’utilizzatore, quello di calcolare il tasso mediante la formula di Banca d’Italia o altre operazioni matematiche, neppure indicate o richiamate nel contratto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Violazione art. 117 TUB per indeterminatezza delle condizioni economiche del leasing
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