Tribunale di Rieti e contratti bancari, cessione credito in blocco, difetto di titolarità su cessione del credito, illegittima risoluzione cessionaria, sospensione efficacia titolo esecutivo, perizia econometrica opposizione a decreto ingiuntivo, professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, perizia cessione del credito, anatocismo mutuo alla francese
Tribunale di Rieti, ordinanza del 23 ottobre 2025:
“Ritenuto che sussistano i presupposti per disporsi la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto, in quanto, sulla base degli atti e dei documenti allo stato prodotti, risulta difettare la titolarità in capo alla convenuta del diritto di pretendere il pagamento dell’intero capitale mutuato non ancora scaduto (oltre a interessi, accessori e spese come previsto dall’art. 6 del capitolato allegato al contratto di mutuo), considerato quanto segue:
– dai documenti allo stato prodotti nel presente giudizio non risulta che ad avvalersi della clausola risolutiva prevista dall’art. 5 del richiamato capitolato sia stata la banca cedente, bensì la odierna convenuta nel medesimo atto di precetto in questa sede opposto,
(…) – la convenuta, essendo cessionaria soltanto del credito derivante dal rapporto contrattuale intercorrente tra la banca cedente e la mutuataria, e non anche del contratto, non ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto stesso (ai sensi dell’art. 1456 c.c.) o di richiederla giudizialmente (ex art. 1453 c.c.) avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario.
Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione.
Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui • quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito” (cfr. Cass., Sez. 3 – , Sentenza n. 17727 del 06/07/2018; Cass., Sez. 2 – , Sentenza n. 8579 del 29/03/2024; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Sassari, sentenza del 21 settembre 2023);
(…) – tale difetto della titolarità del credito (relativo all’intero capitale mutuato non ancora caduto) azionato con il precetto opposto emerge dagli atti e documenti allo stato prodotti, ed è dunque rilevabile anche d’ufficio dal giudice (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; Cass., Sez. 3 – , Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025);
PQM
sospende l’efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Difetto di titolarità su cessione del credito
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