Corte di Cassazione e contratti bancari, pattuizione anatocistica sempre peggiorativa, indicazione del TAE, accettazione della clausola di reciprocità, anatocismo bancario su conto corrente, delibera CICR 2000 del 09/02/2000, perizia econometrica conto corrente, condizioni economiche peggiorative rispetto all’anatocismo
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3200 del 13 febbraio 2026:
“15. Nel qual caso, atteso che la pattuizione anatocistica con pari periodicità debba ritenersi tendenzialmente («costantemente»: Cass., n. 9140/2020) se non «evidentemente» (Cass., n. 7105/2020, cit.) peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali, questo rende necessario che il correntista esprima il proprio consenso all’anatocismo con pari periodicità.
Né la natura peggiorativa può essere espressione di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, «in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale» (Cass., n. 28215/2024; conf., Cass., n. 13669/2025; Cass., n. 7377/2025).
Stante l’impossibilità di valutare se le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR 9 febbraio 2000, deve farsi applicazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 7 Del. cit., secondo cui le nuove condizioni contrattuali che prevedano l’applicazione dell’anatocismo bancario con pari periodicità devono necessariamente essere assistite da pattuizione scritta (Cass., n. 27460/2025).
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.
- Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo, al sesto e al settimo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Pattuizione anatocistica sempre peggiorativa
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