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Tribunale di Milano, 20 giugno 2025, sentenza n. 5064:
“Con riferimento all’anatocismo deve ritenersi escluso che alcun uso normativo legittimasse l’applicazione degli interessi anatocistici sino all’entrata in vigore dell’articolo 25 comma Il d. lgs. 34/99 e della delibera CICR 9.2.2000, come statuito dalla Suprema Corte con sentenza n.2374/99 confermata dalle SSUU con sentenza 21.095/04, ne consegue la nullità dell’art. del contratto.
Con riferimento all’annotazione degli interessi anatocistici in data successiva, si rileva che parte convenuta con la produzione sub doc.3 ha provato di aver dato pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, della modificazione dei contratti in corso di esecuzione con introduzione di pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi, tuttavia non ha dimostrato di avere provveduto al secondo adempimento previsto dalla delibera ovvero di avere dato comunicazione scritta al correntista; difetta inoltre nel documento contrattuale dell'(…) la pattuizione del regime di pari periodicità trimestrale a debito e a credito né è presente l’accettazione specifica della clausola anatocistica prevista dall’art. 6 Delibera CICR 9.2.2000;
non risulta altresì provata in atti l’autorizzazione all’addebito annuale degli interessi richiesta dalla delibera CICR 3.8.2016 per la legittimità della capitalizzazione in conto degli interessi successivi all’1.10.2016.
Ne consegue che dovrà farsi riferimento al calcolo effettuata dal ctu sub n. 2 che espunge dal conteggio l’effetto anatocistico per l’intero periodo esaminato.
(…) In conformità a quanto richiesto dal quesito il CTU ha utilizzalo per il ricalcolo il saldo rettificato ovvero depurato dalle annotazioni illegittime ai sensi dei criteri previsti dal quesito.
(…) Ne consegue che dichiarata l’inammissibilità della domanda di condanna svolta da parte attrice atteso che il conto corrente conto corrente n. risulta ancora aperto deve essere accertato che il saldo del conto corrente alla data del è pari a €…”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Violazione della Delibera CICR 2000
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