×

CONTATTI

1Chiamaci per un appuntamento.
2 Studiamo la tua situazione.
3 Soluzione adottabile.

Se hai bisogno di informazioni, puoi anche inviarci una email a info@studiocaliendo.it. Grazie!

ORARIO STUDIO

Lun-Ven 9:00 - 19:30
Si riceve per appuntamento.
PER INFORMAZIONI: (+39) 329 202 58 42
  • SUPPORT

Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

Studio specializzato in:
Contenzioso Bancario
Anatocismo Equitalia
Sovraindebitamento.

M (+39) 329 202 58 42
Email: info@studiocaliendo.it

STUDIO CALIENDO
Via Prisco Palumbo n. 5 | 84014 Nocera Inferiore (Sa) | Milano: 20122 Via Cesare Beccaria, n. 5

  • Chi siamo
  • Cosa facciamo
    • Contenzioso bancario
    • Anatocismo Equitalia
    • Sovraindebitamento
    • Opposizione al decreto ingiuntivo
    • Analisi Tecnica Contratti
      • Centrale dei Rischi
      • Analisi del Conto Corrente
      • Analisi e perizie dei contratti dei Mutui
      • Analisi Contratti di Factoring
      • Analisi Contratti di Leasing
      • Prestiti Personali e Cessioni Quinto
      • Analisi della carta Carta Revolving
      • Analisi Fatture-Utenze Irregolari
  • Studi Legali
  • Costo di una perizia
  • Sentenze
    • Apertura di credito in conto corrente
    • Buoni Fruttiferi Postali
    • Derivati Finanziari
    • Leasing
    • Mutui e Finanziamenti
    • News
    • Sovraindebitamento
  • Contatti
ISCRIVITI
ALLA NEWSLETTER
  • Home
  • Sentenze-Contenzioso Bancario-Usura su Factoring-Equitalia
  • Apertura di credito in conto corrente
  • Tribunale di Salerno, sentenza n. 4891 del 03/11/2023: Anatocismo: Violazione della Delibera CICR – interessi attivi irrisori
20 Aprile 2026

Tribunale di Salerno, sentenza n. 4891 del 03/11/2023: Anatocismo: Violazione della Delibera CICR – interessi attivi irrisori

Studio Caliendo
giovedì, 14 Dicembre 2023 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Tribunale di Salerno, sentenza n. 4891 del 03/11/2023: Anatocismo: Violazione della Delibera CICR – interessi attivi irrisori

Fideiussioni parzialmente nulle

Tribunale di Salerno – contratti bancari – conto corrente – Anatocismo: interessi attivi irrisori – anatocismo – clausola di reciprocità – Delibera CICR 2000 – interessi attivi irrisori – nullità capitalizzazione trimestrale – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo

 

Secondo il Tribunale di Salerno, sentenza n. 4891 del 03 novembre 2023, la Delibera CICR 2000 non è rispettata qualora i tassi previsti per gli interessi attivi siano bassi e irrisori:

“(…) che, pertanto, la clausola va comunque dichiarata nulla, pur nel regime di reciprocità;

che, peraltro, la reciprocità è del tutto fittizia, in quanto sono previsti tassi talmente bassi e irrisori, per cui essi sono del tutto erosi dalle spese e commissioni;

che, inoltre, occorrerebbero saldi attivi molto alti per generare interessi;

che, pertanto, può parlarsi di vera reciprocità solo quando, a parità di condizioni, si generano interessi sia dal lato attivo che da quello passivo del rapporto;

che ciò non accade nella presente fattispecie, ove modeste esposizioni debitorie generano interessi passivi, mentre modesti saldi attivi non generano alcun interesse attivo;

che, infine, molti rapporti di c/c bancario, oggi, non prevedono la corresponsione di interessi attivi, così da relegare il rapporto quasi al rango di un deposito irregolare;

che, pertanto, va accolta la ipotesi formulata dal c.t.u. che prevede la capitalizzazione semplice, ritenuto che la clausola attuativa della delibera CICR, per come concepita dalla banca, in realtà, non comporta una effettiva reciprocità di riconoscimento degli interessi attivi e passivi, così da tradire lo spirito della norma, voluta dal legislatore al fine di perequare le posizioni delle parti e di attenuare quella della banca contraente forte del rapporto;

che ciò, in definitiva, comporta la nullità parziale della clausola che ha disposto i criteri di calcolo, in attuazione della delibera CICR del febbraio 2000, fatto salvo il restante contratto per il principio di conservazione del negozio nullo, potendosi ritenere che le parti lo avrebbero comunque stipulato, pur con una diversa clausola;

che, peraltro, restano ferme le perplessità circa l’iter legislativo seguito, se è vero che il legislatore, nel modificare l’art. 120 t.u.b., ha demandato il tutto ad un organo amministrativo quale il CICR, il quale ha fatto salva la capitalizzazione degli interessi passivi, sol perché riconosciuti dal lato attivo del rapporto, peraltro in maniera solo apparente e fittizia, in patente violazione con il divieto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c. ;

che, in conclusione, la presente decisione si fonda sul seguente iter logico e giuridico:

1) a partire dalla sentenza n. 2374/99 la Cassazione ha cominciato a dubitare della legittimità della capitalizzazione periodica prevista nei rapporti di c/c bancario, ritenendola in contrasto con il divieto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c.;

2) il legislatore è allora corso ai ripari – o forse a sostegno del ceto bancario – affidando al CICR il compito, regolarmente assolto, di approntare una modifica alla prassi bancaria, inserendo nei contratti bancari la previsione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, all’inespresso fine di salvare la clausola sulla capitalizzazione degli interessi debitori;

3) siffatta clausola, per come di fatto modificata, non soddisfa una tale finalità in quanto la periodicità è solo apparente, non riconoscendo di fatto la banca alcun interesse dal lato attivo del rapporto per la assoluta esiguità degli interessi accordati;

4) la clausola, inoltre, appare mal concepita, in quanto, al fine di garantire una vera reciprocità, avrebbe dovuto prevedere a parità di importi, positivi o negativi, la corresponsione di interessi attivi o passivi, pur di diversa entità;

5) da qui la nullità parziale della clausola inserita nella modulistica bancaria, in quanto non rispettosa della finalità per la quale era stata inserita, ossia quella di riconoscere un corrispettivo in favore del correntista, quando il conto presentava un saldo attivo;

6) ciò a prescindere da qualsiasi considerazione sulla soluzione adottata dal legislatore, che ha lasciato in vita la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi mediante una clausola palesemente affetta da nullità insanabile, in quanto in evidente contrasto con la norma imperativa che pone il divieto anatocistico, di cui all’art. 1283 c.c.;

7) che la soluzione adottata lascia ancora più perplessi, ove si consideri che il “salvataggio” della capitalizzazione composta degli interessi viene attuato attraverso un provvedimento amministrativo, quello emanato dal CICR, e non, come doveroso, attraverso una modifica, ove giuridicamente possibile, della normativa riferibile all’anatocismo;

(…) che, in definitiva, il credito vantato dalla banca va rideterminato in euro 46.872,25, in luogo dell’importo contabilizzato dalla banca pari ad euro 52.030,06, con una differenza in favore del correntista pari ad euro 5.157,81, per la quale la banca va condannata alla sua restituzione;

Condividi:

  • Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
  • Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn

Mi piace:

Mi piace Caricamento...
  • Tweet
Tagged under: analisi conti correnti, Anatocismo, anatocismo bancario, clausola di reciprocità, conto corrente, contratti bancari, Delibera CICR 2000, interessi attivi irrisori, nullità capitalizzazione trimestrale, perizia anatocismo, perizia econometrica, perizia giurimetrica, perizia su conti correnti, perizia usura, Tribunale di Salerno, usura

What you can read next

Pegno irregolare su libretto
Corte di Cassazione, 15/12/2025, ordinanza n. 32076: Usura sopravvenuta nel conto corrente – Ribadito il principio della pattuizione
Patti chiari e obblighi informativi
Corte di appello di Bari, sentenza n. 81 del 14/01/2022 – Fido di fatto
Contenuto della messa in mora e prescrizione
Corte d’Appello di Venezia, 07/12/2023: Accertamento negativo anche se il conto corrente è aperto

POST RECENTI

  • Mancata indicazione del TAE nel mutuo

    Tribunale di Teramo, 27/10/2025, sentenza n. 1234: Mancanza di trasparenza dovuta alla non indicazione del regime composto o in alternativa del TAE – Banca condannata a circa 23.000 euro

    Tribunale di Teramo, 27/10/2025, sentenza n. 12...
  • Anatocismo su piano di ammortamento alla francese

    Tribunale di Brescia, 23/10/2025: Quesiti CTU: Verificare anatocismo sul mutuo

    Tribunale di Brescia, 23/10/2025 (Quesiti CTU s...
  • Obbligo di conservazione documentazione bancaria

    Corte di Cassazione, 04/04/2025, ordinanza n. 8914: Diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa agli ultimi dieci anni

    Corte di Cassazione, 04/04/2025, ordinanza n. 8...
  • Mancata indicazione del TAE nel mutuo

    Corte di Appello di Bari, 18/06/2025: Conto corrente aperto – prescrizione: Saldo a credito per il correntista di circa 130.000 euro

    Corte di Appello di Bari, 18/06/2025 (prescrizi...
  • Prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi

    Tribunale di Parma, 12/11/2025, sentenza n. 1154: Buoni Postali Fruttiferi prescritti: Poste Italiane non aveva consegnato il foglio informativo analitico

    Tribunale di Parma, 12/11/2025, sentenza n. 115...

CATEGORIE

Commenti recenti

    ARCHIVIO

    MENU

    • Home
    • Chi siamo
    • Cosa facciamo
    • Contenzioso Bancario
    • Equitalia
    • Sovraindebitamento
    • Costo di una perizia
    • Studi legali
    • Sentenze-Contenzioso Bancario-Usura su Factoring-Equitalia
    • Contatti
    • Opposizione al decreto ingiuntivo
    • Cookie law
    • Privacy policy

    POST RECENTI

    • Mancata indicazione del TAE nel mutuo

      Tribunale di Teramo, 27/10/2025, sentenza n. 1234: Mancanza di trasparenza dovuta alla non indicazione del regime composto o in alternativa del TAE – Banca condannata a circa 23.000 euro

    • Anatocismo su piano di ammortamento alla francese

      Tribunale di Brescia, 23/10/2025: Quesiti CTU: Verificare anatocismo sul mutuo

    • Obbligo di conservazione documentazione bancaria

      Corte di Cassazione, 04/04/2025, ordinanza n. 8914: Diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa agli ultimi dieci anni

    CONTATTACI

    M (+39) 329 202 58 42
    Email: info@studiocaliendo.it

    Studio Caliendo
    Nocera Inf. SA: 84014 Via Prisco Palumbo 5
    Milano: 20122 Via C. Beccaria 5

    P. IVA: 0527 437 065 8

    • Home
    • Chi siamo
    • Cosa facciamo
    • Contenzioso Bancario
    • Equitalia
    • Sovraindebitamento
    • Costo di una perizia
    • Studi legali
    • Sentenze-Contenzioso Bancario-Usura su Factoring-Equitalia
    • Contatti
    • Opposizione al decreto ingiuntivo
    • Cookie law
    • Privacy policy
    • GET SOCIAL
    Studio Caliendo, Contenzioso Bancario, Perizie Econometriche, Usura su Factoring

    © 2017 STUDIO CALIENDO Credits: WCUBED.

    TOP
    %d

      Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

      Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

      Chiudi