Corte di Cassazione e contratti bancari, usura sopravvenuta, perizia econometrica conti correnti, analisi conti correnti, verifica contratti bancari, anatocismo e usura bancaria, perizia econometrica usura conto corrente, usura per dazione
Corte di Cassazione, 15/12/2025, ordinanza n. 32076:
Il ricorso è inammissibile.
Il tema che, col primo mezzo, il ricorrente presenta come usura sopravvenuta nei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito è stato già affrontato dalla S.C. nei termini che seguono:
(…) La disciplina introdotta dal decreto-legge e dalla legge di conversione non si applica solo ai rapporti di mutuo ma a tutte le fattispecie negoziali che possano contenere la pattuizione di interessi usurari, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 (Cass. 12 luglio 2007, n. 15621; in senso conforme: Cass. 12 novembre 2008, n. 27009; cfr. pure Cass. 22 giugno 2016, n. 12965, in motivazione):
il rapporto di conto corrente, dunque, non vi si sottrae. Ciò posto, l’inapplicabilità della richiamata disciplina al contratto per cui è causa potrebbe trovare fondamento ove fosse dato di riscontrare una modifica delle condizioni contrattuali, intervenuta nella vigenza della I. n. 108/1996, la quale abbia determinato l’esorbitanza del TEG (tasso effettivo globale) rispetto al tasso soglia.
Poiché, a norma dell’art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente “si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto” nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l’inerzia del cliente, dall’altro), avente per l’appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale.
(…) gli esempi che si potrebbero fare a quest’ultimo riguardo sono numerosi (si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi definite dal codice civile agli artt. 1237, comma 2, 1399, comma 4, c.c. 1712, comma 2, c.c.).
Tra tali comportamenti concludenti rientrano quelli contemplati dall’art. 118, comma 2, cit.
In presenza dell’esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell’intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata.
Sul punto della modifica del tasso occorsa nel corso del rapporto il ricorso non fornisce, però, alcuna indicazione, onde la censura svolta deve essere disattesa» (Cass. 3 luglio 2024, n. 18227). nel ricorso in Parimenti, esame, non è punto spiegato, neppure approssimativamente, come e quando il TEG avrebbe superato la soglia, mentre è del tutto oscura l’affermazione secondo cui:
«la Corte di merito, omettendo di pronunciarsi sulla domanda del correntista in violazione dell’art. 112 c.p.c., non ha tenuto in alcun conto il fatto che l’attore non aveva mai dedotto che i tassi nominali applicati dalla banca fossero superiori a i tassi-soglia, bensi aveva denunciato un’usurarietà per dazione, chiedendo l’accertamento dell’illiceità delle clausole contrattuali nel loro complesso in quanto applicate con modalità tali da condurre all’esborso di un corrispettivo totale a fronte della fruizione del credito superiore ai limiti di legge, pratica parimenti sanzionata dall’art. 644 с.р., che conduce ad una nullità ex lege del patto di interessi che avrebbe dovuto essere rilevata perfino di ufficio».
Il secondo e terzo mezzo sono assorbiti.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura sopravvenuta e usura per dazione
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