Corte di Cassazione – contratti bancari – Prova saldo: periodo non documentato – domande contrapposte della banca e del correntista – validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici – rideterminazione del saldo a debito del cliente – Onere della prova – Mancanza di alcuni estratti conto
Corte di Cassazione 02 maggio 2024, ordinanza n. 11735:
“In tema di rapporti bancari, ai fini dell’accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass., n. 22290/23).
Invero, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi “aliunde”, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l’ausilio di una consulenza d’ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass., n. 20621/21…).
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.
Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass., n. 23852/20).
Nella specie, va rilevato che dagli atti non si desume quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; inoltre, l’evidenziata incompletezza degli estratti conto ha precluso anche il formarsi del saldo intermedio, presupposto per rideterminabile il saldo finale, mentre la mancata produzione del contratto di conto corrente ha escluso la prova del tasso degli interessi applicabile.
Ne consegue che non sussistono i presupposti fattuali per applicare il citato orientamento giurisprudenziale”.



