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Corte di Appello di Bari, sentenza n. 81 del 14 gennaio 2022:
“(…) Risulta, infatti, dimostrato che la correntista abbia operato quasi costantemente con saldo passivo senza che le sia mai stato intimato il rientro o che siano state assunte altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi (come, invece, in assenza di fido, sarebbe avvenuto).
Ed è già questo un primo rilevante elemento che induce a considerare il conto non “scoperto”, ma solo “passivo”, sull’implicito presupposto che esistesse un affidamento di fatto. Ulteriori decisivi indici sintomatici dell’esistenza di un fido di fatto sono costituiti: dalla costante applicazione della commissione di massimo scoperto, che rappresenta la remunerazione per la messa a disposizione di una somma di denaro, avente funzione di corrispettivo del servizio di messa a disposizione di un affidamento; dall’applicazione di tassi di interesse e di c.m.s. differenziati, “nei limiti del fido” ed “oltre il fido”, oppure a seconda che vi fosse “sconfinamento” o “scoperto in bianco” (v. estratti conto); dall’espressa indicazione, nei riassunti scalari, del criterio di calcolo dell’aliquota della commissione di massimo scoperto, “determinata dalla media ponderata delle aliquote relative agli affidamenti utilizzati nel periodo”.
Ritiene, perciò, questa Corte che non possano assolutamente esservi dubbi in ordine all’esistenza di un conto corrente “affidato”.
(…) Trattandosi, infatti, di rapporto costituito nel regime normativo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, il quale ha, per la prima volta, imposto l’obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, è pacifico che fosse un contratto a forma libera, del quale era consentita la conclusione “per facta concludentia”, ovvero alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 17090/08; 14470/05), quale – nella specie – ampiamente riscontrato.
(…) Non può, invece, parlarsi di “pagamento” in presenza di un’apertura di credito, perché in tal caso i versamenti fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (sono le rimesse cd. ripristinatorie), salvo che la banca alleghi, e provi, l’esistenza di un limite contrattualmente fissato all’affidamento ed il superamento dello stesso da parte del cliente (cfr. T. Milano, 11.1.17; T. Torino, 11.3.15, che cita App. Torino, 3.5.13; T. Napoli, 2.1.14), ricadendosi nuovamente nell’ipotesi delle rimesse solutorie.
In buona sostanza, come efficacemente evidenziato dalla S.C., il contratto di apertura di credito è “idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell’attuato versamento” (Cass. 31927/19), sicché, acquisita la prova dell’affidamento, spetta poi alla banca dimostrare se e quale limite di importo avesse l’accreditamento e che i versamenti fossero destinati a coprire un passivo eccedente quel limite.
Tornando al caso di specie, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che, provata l’apertura di credito, le rimesse dovessero considerarsi ripristinatorie, non risultando fissato contrattualmente un limite dell’affidamento (cfr. Cass. 20933/17, in motiv.).



