Tribunale di Modena e contratti bancari, Costi eccessivi in caso di inadempimento, Usura penale ritardo e interessi di mora, onerosità degli oneri in caso di ritardato pagamento, sospensione della procedura esecutiva, perizia econometrica in opposizione a decreto ingiuntivo, anatocismo bancario, clausole vessatorie bancarie, perizia econometrica mutuo Milano, usura finanziamenti, usura ed interessi di mora, penale ritardato pagamento ed interessi di mora, perizia econometrica usura finanziamenti, professionista esperto in contenzioso bancario
Tribunale di Modena, 19 ottobre 2025:
Singolarmente valutata, l’aliquota stabilita per la mora (14,60% del credito scaduto e impagato) non è eccessiva, sol considerando che avrebbe potuto essere validamente convenuta (artt. 1815 c.c. e 644 c.p.) per gli interessi corrispettivi (TAN) sul maggior valore dell’intero capitale mutuato, mentre il tasso annuo nominale è stato azzerato (0,00%).
Lo scrutinio di eccessività, però, deve essere globale, non potendosi disgiungere le prestazioni alternativamente o cumulativamente esigibili dal consumatore in caso di suo inadempimento, elemento costitutivo comune della penale e degli interessi di mora (art. 4 dir. 5.4.1993 n. 93/13/CEE: «il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende»; art. 341 d.lgs. 6.9.2005 n.206:
«La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e dalle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende»).
Il ritardo del consumatore lo obbliga al pagamento dell’8% del capitale restituendo (penale) e del 14,60% del residuo dovuto (interessi di mora), ossia del 22,60% del capitale residuo, essendo il tasso annuo nominale (TAn) azzerato, importo che, in disparte la diversità dei valori su cui può essere computato, eccede il limite di usurarietà sia del tasso effettivo globale medio (19,68%) sia del tasso di mora (21,78%).
È indubitabile, quindi, la manifesta eccessività del pagamento in denaro chiesto al consumatore moroso, non potendosi ritenere proporzionata all’onerosità globale del prestito indicata nel contratto (TAeg: 0%) o rideterminata in ragione del premio assicurativo, una prestazione superiore di oltre un suo quinto.
(…) Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
- accoglie l’opposizione tardiva di nei confronti di e revoca il decreto ingiuntivo …;
- accerta e dichiara la nullità dell’art. 273 del contratto di cui in parte motiva concluso da e s.p.a.;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di € 3.404,72 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dal deposito del ricorso al soddisfo;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Costi eccessivi in caso di inadempimento
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