Tribunale di Catania e contratti bancari, prova della titolarità dei crediti ceduti, onere della prova conto corrente, onere probatorio, lite temeraria cause banche, mancata produzione di tutti gli estratti conto, estratti saldoconto ex art. 50 TUB, perizia econometrica conto corrente, verifica conto corrente, anatocismo bancario, contraria ai principi di buona fede processuale, professionista esperto in contenzioso bancario
Tribunale di Catania, 08 gennaio 2026:
La documentazione suindicata non è idonea a fornire la prova, incombente sull’opposta, della titolarità sostanziale del rapporto controverso.
In primo luogo, il contratto di cessione non contiene alcuna indicazione dei crediti ceduti, non essendo stato fornito l’elenco di cui all’allegato 2 e non essendo stato indicato il criterio di identificazione degli stessi.
(…) 5. Il superiore profilo, di per sé dirimente, non esaurisce le ragioni di fondatezza dell’opposizione.
Preme evidenziare, infatti, che l’opposta ha depositato in giudizio dei contratti di conto corrente e di apertura di credito del 16.12.1986, 3.8.1987 e 24.8.1987 (doc. 5 fascicolo di parte opposta) omettendo di versare in atti gli estratti conto relativi ai rapporti azionati in giudizio.
(…) In ogni caso, è dirimente la circostanza che l’opposta non abbia assolto all’onere probatorio, su di essa incombente, di documentare l’andamento del rapporto mediante la produzione integrale degli estratti conto, essendo pacifico l’orientamento di legittimità secondo cui “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento.
Dall’inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass. n. 2331/2018).
Ed invero, in sede monitoria sono stati prodotti soltanto gli estratti di saldaconto ex art. 50 TUB (doc. 5-8) che non sono idonei a documentare l’andamento del rapporto ed a fornire prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
(…) La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va accolta.
La condotta processuale di si presenta contraria ai principi di buona fede processuale.
Ed invero, in sede monitoria ha dedotto di agire sulla base di quattro “rapporti contrattuali” e, solo a seguito dell’opposizione, ha depositato in giudizio alcuni contratti risalenti agli anni 1986 e 1987, senza fornire alcuna prova del collegamento dei citati contratti con quelli dedotti in giudizio.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della titolarità dei crediti ceduti – mancato deposito di tutti gli estratti conto
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