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21 Aprile 2026

Corte d’Appello di Napoli, sentenza dell’11/09/2025: Nullità Fideiussioni ABI e cessione dei crediti in blocco

Studio Caliendo
martedì, 21 Aprile 2026 / Published in Mutui e Finanziamenti

Corte d’Appello di Napoli, sentenza dell’11/09/2025: Nullità Fideiussioni ABI e cessione dei crediti in blocco

Nullità fideiussioni e cessione crediti

Corte d’Appello di Napoli e contratti bancari, nullità fideiussioni e cessione crediti, art. 1957 c.c., cessione crediti in blocco, fideiussioni ABI, prova cessione, provvedimento n. 55/2005, divieto di produzione di documenti nuovi in appello, perizia econometrica mutuo Milano, professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, capitalizzazione composta su piano di ammortamento alla francese, art. 58 tub

Corte d’Appello di Napoli, sentenza dell’11 settembre 2025:

“Peraltro, il divieto, di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non sarebbe superabile neppure argomentando dalla natura, in senso lato, di un’eccezione proposta, per la prima volta, in sede d’impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell’impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. 24/10/2023, n.29506). In ordine alla censura in esame, dunque, deve certamente confermarsi la pronuncia del primo giudice.

  1. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per dimostrare l’infondatezza anche dell’ultimo motivo di appello secondo cui la fideiussione de quo sarebbe parzialmente nulla in quanto contenente clausole riproduttive dello schema unilaterale predisposto dall’ABI, sanzionato per violazione della normativa antitrust, come quelle della “sopravvenienza”, “reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C.

In ogni caso, con riferimento a tale motivo di appello, occorre precisare che l’eccezione ex art. 1957 c.c. è stata sollevata solo nel presente grado di giudizio e dunque tardivamente rispetto a quando il Omissis avrebbe dovuto avanzarla per poterla considerare tempestiva.

Per consolidata giurisprudenza, l’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957 с.с. configura un’eccezione in senso stretto ed è dunque proponibile tempestivamente dalla parte che ne ha interesse soltanto nel primo grado di giudizio, più precisamente nel primo atto difensivo utile, e non può essere sollevata in un momento successivo del processo né rilevata d’ufficio (Ord. Cassazione n. 663/2025).

Ne discende che l’eccezione testé sollevata solo in appello è certamente tardiva, e dunque inammissibile, con la conseguenza che l’eventuale nullità della clausola che prevedeva la sua deroga finirebbe per essere del tutto priva di effetti concreti ed inidonea a paralizzare l’avversa pretesa.

  1. L’appello, quindi, risulta del tutto infondato e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità fideiussioni e cessione crediti

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