Tribunale di Lucca e Contratti bancari, cartolarizzazione dei crediti, cessioni in blocco dei crediti, rigetto provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo, professionista esperto in contenzioso bancario, verifica contratti bancari, perizia econometrica mutuo
Tribunale di Lucca, 03 dicembre 2025 (ordinanza):
“letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
– Rilevato che, allo stato, impregiudicate le ulteriori questioni oggetto di causa, risulta assorbente la lacuna probatoria in ordine all’inclusione dello specifico credito nell’ambito della cessione di crediti in blocco, atteso che l’avviso di cessione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del — , J, si dà atto quanto che oggetto di cessione sono “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant‘altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il e il , i cui debitori sono stati classificati a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista è (x) depositata presso il Notaio, avente sede in con atto di deposito del — e (y) pubblicata, ai sensi dell‘articolo 7.1 della Legge 130 sul seguente sito internet
– Rilevato che la lista depositata presso il notaio non è stata prodotta, risultando viceversa prodotta una lista asseritamente estratta dall’URL sopra indicato, di cui è ignota però la provenienza, non risultando neppure sottoscritta
– Rilevato che la dichiarazione della cedente, che reca codice NDG coincidente con quello dei rapporti risultanti da altra documentazione ( Jj, non può essere ritenuta intrinsecamente attendibile, provenendo da un procuratore dell’istituto di credito di cui non è dato intendere la conoscenza dei fatti di causa e, in particolare, dei documenti che concernono l’oggetto della cessione;
– Ritenuta la causa matura per la decisione;
PQM
Rigetta l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cartolarizzazione dei crediti
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