Tribunale di Viterbo e Contratti bancari – Società cartolarizzazione non iscritta all’albo 106 TUB – illegittimità riscossione crediti – perizia econometrica mutuo – perizia giurimetrica conti correnti, analisi conti correnti, analisi derivati finanziari
Tribunale di Viterbo, ordinanza del 27 maggio 2023:
“(…) che la legge n. 130 del 1999 avente ad oggetto la disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti prevede tra le condizioni di validità dell’operazione ex art. 1, comma 1, lett. a) che il cessionario debba essere una società prevista dall’art. 3, e cioè avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ciascuna delle quali costituisce patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della società;
che i servizi di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento dell’operazione di cartolarizzazione di cui all’art. 2, comma 3, lett. c), ai sensi del successivo comma 6, “possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati […] chiedono l’scrizione nell’albo previsto dall’art. 106 […], anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”;
che tale obbligo di iscrizione imposto dalla legge sopra menzionata è evidentemente ritenuto dal legislatore una necessaria garanzia del sistema (tant’è che la procura deve essere pubblicata in Gazzetta e inserita nei prospetti informativi) a tutela di superiori interessi in gioco della correttezza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato in contatto diretto con il pubblico;
che pertanto in presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, l’attività di recupero credito può e deve essere svolta solo dalla società vigilata, e cioè iscritta all’Albo ex art 106 TUB, con la conseguenza che i soggetti non iscritti non sono legittimati a tale attività di recupero del credito e che la relativa delega (pur formalmente presente) è certamente nulla un quanto in violazione – appunto – degli artt. 2 e 3 1n. 130/99;
che, nel caso allora di una delega in favore di una società non iscritta all’albo, pur essendo la procura di per sé legittima, deve, tuttavia, escludersi la legittimità della delegata, non essendo la stessa dotata delle qualità richieste con palese violazione del disposto ex artt. 106 e 132 TUB;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Società cartolarizzazione non iscritta all’albo



