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Giudice di Pace di Palermo, 23 gennaio 2025 (ordinanza di rinvio CGUE):
“a) Se – nel contesto di una normativa nazionale che preveda strumenti di trasparenza e verifica che impongono agli enti finanziatori di quantificare e ripartire i costi, in maniera trasparente, in base alla loro natura, dipendente o meno dalla durata del contratto, dandone preventiva informativa al consumatore, inter alia, per mezzo del modello SECCI – la disciplina prevista dall’art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor (C-383/18) e tenuto conto altresì dei principi espressi dalla medesima Corte nelle sentenze Unicredit Austria (C-555/21) e Santander (C- 76/22), osti a un’interpretazione della predetta normativa nazionale in base alla quale la restituzione dovuta al consumatore del “costo totale del credito” comprenda soltanto i costi indicati come dipendenti dalla durata del finanziamento nella documentazione di trasparenza fornita al consumatore.
b) Se la disciplina dell’art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, osti a un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui, nel caso di restituzione al consumatore del “costo totale del credito”, l’ente finanziatore non sia tenuto a ridurre proporzionalmente i costi relativi alle attività svolte in fase precontrattuale da soggetti terzi, sia nel caso in cui i relativi importi vengano a essi corrisposti direttamente dai consumatori sia nel caso in cui ciò avvenga, indirettamente, per il tramite dell’ente finanziatore;
c) Se il principio generale di diritto dell’UE del divieto di arricchimento senza causa e la disciplina dell’art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, ostino a un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui la restituzione dovuta al consumatore del “costo totale del credito” includa anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto e sono dovuti a fronte di prestazioni che siano già state eseguite interamente al momento dell’estinzione anticipata del credito, anche in presenza di una informativa trasparente e dettagliata”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Lexitor per un finanziamento credito al consumo
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